Art. 2. Il Ministero della sanita' richiede immediatamente alle aziende farmaceutiche interessate, l'eventuale comunicazione prevista dal comma 3 della delibera CIPE citata in premessa, indicando un termine comunque compatibile con quanto previsto dal citato comma 3. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 ottobre 1996 Il Ministro: BINDI Registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1996 Registro n. 1 Sanita', foglio n. 312