Art. 2.
  Il Ministero della sanita'  richiede  immediatamente  alle  aziende
farmaceutiche  interessate,  l'eventuale  comunicazione  prevista dal
comma 3 della delibera CIPE citata in premessa, indicando un  termine
comunque compatibile con quanto previsto dal citato comma 3.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e verra'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Roma, 18 ottobre 1996
                                                   Il Ministro: BINDI
Registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1996
Registro n. 1 Sanita', foglio n. 312