Art. 4. Istituzione e svolgimento dei corsi 1. Sulla base dei dati comunicati e delle proposte formulate dai provveditori agli studi, delle deliberazioni adottate dalle istituzioni scolastiche di riferimento, nonche' delle risorse finanziarie assegnate dagli uffici centrali del Ministero competenti anche in base alla ripartizione delle classi di concorso effettuata con la circolare n. 300 del 22 ottobre 1994, i sovrintendenti scolastici istituiscono i corsi di riconversione con appositi provvedimenti da sottoporre all'esame del competente organo di controllo operando, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali regionali, le necessarie scelte di priorita' ed avendo cura di comunicare tempestivamente ai provveditori agli studi ed alle scuole interessate l'avvenuta istituzione dei corsi medesimi. I predetti uffici centrali tratterranno parte delle risorse medesime da destinare alle sovrintendenze che istituiranno eventuali corsi interregionali e nazionali di cui al successivo comma 2 e applicano eventualmente le convenzioni stipulate, a norma dell'art. 473 del decreto legislativo n. 297/1994, con universita' ed enti di ricerca, nonche' con enti ed organizzazioni esterni ed organismi aventi strutture e tecnologie avanzate. 2. In relazione alle contingenti situazioni, i competenti uffici centrali del Ministero individueranno gli uffici scolastici regionali che istituiranno i corsi interregionali e nazionali, operando comunque in modo da rendere il piu' agevole possibile la partecipazione dei corsisti. 3. I decreti istitutivi contengono la disciplina specifica degli aspetti organizzativi di cui al precedente art. 3, comma 5, lettera b), inclusi i criteri che il provveditore agli studi deve seguire per la nomina dei docenti formatori e del coordinatore del corso. 4. I corsi di riconversione professionale destinati ai docenti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1, comma 2, hanno durata rispettiva minima di 80 e 30 ore. 5. I corsi di riconversione, istituiti secondo le disposizioni dei precedenti capoversi, iniziano possibilmente nel mese di marzo dopo che il provveditore agli studi ha proceduto, secondo le disposizioni dei successivi punti, alla nomina del coordinatore e dei docenti incaricati di svolgere nei corsi medesimi attivita' didattica e formativa. Per lo svolgimento dei corsi, soprattutto a livello territoriale superiore alla singola provincia, devono essere possibilmente utilizzati i periodi di interruzione dell'attivita' didattica. 6. I corsi di riconversione sono organizzati con struttura modulare dal decreto istitutivo, di cui ai precedenti commi 1 e 2, con il quale si provvede anche a ripartire tra i vari moduli previsti, secondo i programmi approvati con i decreti ministeriali n. 176 e n. 334 del 1995 e il decreto ministeriale n. 87 del 1996 e quelli che saranno in seguito approvati, le ore di differenziata attivita' didattica e formativa programmata; in esse si riservera' uno spazio particolare all'autoformazione e ad una verifica, da effettuarsi a meta' del percorso programmato di riconversione, consistente in una breve relazione ricognitiva del coordinatore del corso, in collaborazione con i docenti formatori, per evidenziare i livelli di formazione raggiunti dai corsisti. 7. La struttura di cui al precedente capoverso deve prevedere necessariamente, per i corsi aventi valore abilitante, lo svolgimento di attivita' formativa per tutti gli insegnamenti previsti dalla classe di concorso, a prescindere dal fatto che l'insegnante corsista sia inizialmente utilizzato per un insegnamento particolare e specificatamente: a) moduli, da svolgere, in rapporto all'esiguita' dei partecipanti e alla eventuale omogeneita' delle problematiche formative, anche in comune a piu' corsi istituiti nello stesso distretto o in distretti vicini, riservati ai temi generali dell'educazione e della didattica dell'ordine di scuola cui il corso si riferisce. In tali moduli si riserva adeguato spazio, in relazione alle problematiche connesse ai processi di innovazione curricolare e metodologico in atto nei diversi ordini e tipi di scuole, alla teoria e ai metodi dell'apprendimento, ai problemi specifici della valutazione, al ruolo dell'insegnante nel lavoro di programmazione della didattica e di progettazione sperimentale da svolgere negli organi collegiali, alle relazioni funzionali che si devono stabilire con gli organi di governo dell'istituzione scolastica e con le famiglie degli alunni. L'attivita' di formazione modulare sulle tematiche predette deve essere tanto piu' ampia quanto piu' e' differenziata la nuova funzione che l'insegnante e' chiamato a svolgere rispetto a quella del ruolo, della cattedra o del posto di titolarita'; b) moduli, dedicati alle discipline d'insegnamento specifiche, da svolgere sulla base degli argomenti piu' importanti tratti - a giudizio del coordinatore e dei docenti formatori - dai programmi d'esame che il vigente ordinamento stabilisce per la partecipazione ai concorsi pubblici per esami e per titoli a cattedre e a posti del grado e ordine di scuola cui il corso di riconversione si riferisce. Questa parte dell'attivita' modulare di formazione e' finalizzata a preparare il docente corsista sulle nuove discipline di insegnamento appartenenti alla classe di concorso nella quale egli e' stato utilizzato in qualita' di soprannumerario. I predetti moduli possono essere svolti, in tutto o in parte, e integrati anche in autoformazione. In essi troveranno adeguato spazio lavori di gruppo, seminari ed eventuale uso di "pacchetti", gia' sperimentati in ambito nazionale, regionale e provinciale, destinati ai programmi di insegnamento della classe di concorso, del posto e delle discipline che l'insegnante soprannumerario stesso gia' svolge a seguito di utilizzazione. 8. I discenti, nei corsi di riconversione aventi valore abilitante, sono esonerati, con provvedimento del coordinatore del corso adottato d'intesa con i docenti formatori e comunicato al provveditore agli studi, dalla partecipazione alle attivita' modulari che abbiano gia' per essi formato in tutto o in parte contenuto di precedente attivita' di riconversione non abilitante, di cui al precedente art. 1, comma 2, lettera b). Particolare considerazione, nello stabilire i predetti esoneri, e' riservata, inoltre, ai discenti che abbiano superato le prove d'esame delle sessioni riservate di abilitazione indette con OO.MM. n. 394, n. 395 e n. 396 del 18 novembre 1989 e ne siano stati successivamente esclusi per essere insegnanti gia' di ruolo al momento della presentazione della domanda di partecipazione. 9. I corsi si svolgono secondo modalita' che ne rendano compatibile la frequenza con la normale prestazione del servizio da parte dei partecipanti e del coordinatore, nonche' dei docenti, se scelti tra il personale della scuola. I corsi che, in ragione del numero limitato di partecipanti individuati nelle singole province o di particolari qualificazioni tecnico-professionali, si svolgono su base regionale, interregionale o nazionale, devono essere articolati in modo da consentirne la frequenza a docenti provenienti da zone differenziate e distanti dalla sede dei corsi medesimi, per i quali possono anche essere disposte periodiche assenze dal servizio con sostituzione da parte dei colleghi e senza oneri aggiuntivi per l'erario. 10. E' esclusa, comunque, per la descritta attivita' la nomina di personale supplente in sostituzione del personale che partecipa ai corsi.