Art. 4.
                 Istituzione e svolgimento dei corsi
  1.  Sulla  base  dei dati comunicati e delle proposte formulate dai
provveditori  agli  studi,   delle   deliberazioni   adottate   dalle
istituzioni   scolastiche   di  riferimento,  nonche'  delle  risorse
finanziarie assegnate dagli uffici centrali del Ministero  competenti
anche  in  base alla ripartizione delle classi di concorso effettuata
con la circolare  n.  300  del  22  ottobre  1994,  i  sovrintendenti
scolastici   istituiscono  i  corsi  di  riconversione  con  appositi
provvedimenti  da  sottoporre  all'esame  del  competente  organo  di
controllo  operando,  previo  esame  congiunto  con le organizzazioni
sindacali regionali, le necessarie scelte di priorita' ed avendo cura
di comunicare tempestivamente ai  provveditori  agli  studi  ed  alle
scuole interessate l'avvenuta istituzione dei corsi medesimi.
  I   predetti  uffici  centrali  tratterranno  parte  delle  risorse
medesime da destinare alle sovrintendenze che istituiranno  eventuali
corsi  interregionali  e  nazionali  di  cui  al successivo comma 2 e
applicano eventualmente le convenzioni stipulate, a  norma  dell'art.
473  del  decreto legislativo n. 297/1994, con universita' ed enti di
ricerca, nonche' con enti  ed  organizzazioni  esterni  ed  organismi
aventi strutture e tecnologie avanzate.
  2.  In  relazione  alle contingenti situazioni, i competenti uffici
centrali del Ministero individueranno gli uffici scolastici regionali
che  istituiranno  i  corsi  interregionali  e  nazionali,   operando
comunque   in   modo   da   rendere  il  piu'  agevole  possibile  la
partecipazione dei corsisti.
  3. I decreti istitutivi contengono la  disciplina  specifica  degli
aspetti  organizzativi  di cui al precedente art. 3, comma 5, lettera
b), inclusi i criteri che il provveditore agli studi deve seguire per
la nomina dei docenti formatori e del coordinatore del corso.
  4. I corsi di riconversione professionale destinati ai  docenti  di
cui  alle  lettere  a)  e  b)  dell'art.  1,  comma  2,  hanno durata
rispettiva minima di 80 e 30 ore.
  5. I corsi di riconversione, istituiti secondo le disposizioni  dei
precedenti  capoversi,  iniziano possibilmente nel mese di marzo dopo
che il provveditore agli studi ha proceduto, secondo le  disposizioni
dei  successivi  punti,  alla  nomina  del coordinatore e dei docenti
incaricati di svolgere  nei  corsi  medesimi  attivita'  didattica  e
formativa.  Per  lo  svolgimento  dei  corsi,  soprattutto  a livello
territoriale  superiore  alla  singola   provincia,   devono   essere
possibilmente  utilizzati  i  periodi  di interruzione dell'attivita'
didattica.
  6. I corsi di riconversione sono organizzati con struttura modulare
dal decreto istitutivo, di cui ai precedenti commi  1  e  2,  con  il
quale  si  provvede  anche  a  ripartire  tra i vari moduli previsti,
secondo i programmi approvati con i decreti ministeriali n. 176 e  n.
334  del  1995  e il decreto ministeriale n. 87 del 1996 e quelli che
saranno in seguito  approvati,  le  ore  di  differenziata  attivita'
didattica  e  formativa programmata; in esse si riservera' uno spazio
particolare all'autoformazione e ad una verifica,  da  effettuarsi  a
meta'  del  percorso programmato di riconversione, consistente in una
breve  relazione  ricognitiva  del   coordinatore   del   corso,   in
collaborazione  con i docenti formatori, per evidenziare i livelli di
formazione raggiunti dai corsisti.
  7. La struttura di  cui  al  precedente  capoverso  deve  prevedere
necessariamente, per i corsi aventi valore abilitante, lo svolgimento
di  attivita'  formativa  per  tutti  gli insegnamenti previsti dalla
classe di concorso, a prescindere dal fatto che l'insegnante corsista
sia  inizialmente  utilizzato  per  un  insegnamento  particolare   e
specificatamente:
    a)   moduli,   da   svolgere,   in   rapporto  all'esiguita'  dei
partecipanti  e  alla  eventuale  omogeneita'   delle   problematiche
formative,  anche  in  comune  a  piu'  corsi  istituiti nello stesso
distretto  o  in  distretti  vicini,  riservati  ai   temi   generali
dell'educazione  e della didattica dell'ordine di scuola cui il corso
si riferisce. In tali moduli si riserva adeguato spazio, in relazione
alle problematiche connesse ai processi di innovazione curricolare  e
metodologico in atto nei diversi ordini e tipi di scuole, alla teoria
e   ai   metodi   dell'apprendimento,  ai  problemi  specifici  della
valutazione, al ruolo dell'insegnante nel  lavoro  di  programmazione
della  didattica  e  di  progettazione sperimentale da svolgere negli
organi collegiali, alle relazioni funzionali che si devono  stabilire
con  gli  organi  di  governo  dell'istituzione  scolastica  e con le
famiglie degli alunni.   L'attivita'  di  formazione  modulare  sulle
tematiche  predette  deve  essere  tanto  piu'  ampia  quanto piu' e'
differenziata la  nuova  funzione  che  l'insegnante  e'  chiamato  a
svolgere  rispetto  a quella del ruolo, della cattedra o del posto di
titolarita';
    b) moduli, dedicati alle discipline d'insegnamento specifiche, da
svolgere sulla base  degli  argomenti  piu'  importanti  tratti  -  a
giudizio  del  coordinatore  e  dei docenti formatori - dai programmi
d'esame che il vigente ordinamento stabilisce per  la  partecipazione
ai  concorsi pubblici per esami e per titoli a cattedre e a posti del
grado e ordine di scuola cui il corso di riconversione si  riferisce.
Questa  parte  dell'attivita' modulare di formazione e' finalizzata a
preparare il docente corsista sulle nuove discipline di  insegnamento
appartenenti  alla  classe  di  concorso  nella  quale  egli e' stato
utilizzato in qualita' di soprannumerario.
  I predetti moduli possono essere svolti, in tutto  o  in  parte,  e
integrati anche in autoformazione. In essi troveranno adeguato spazio
lavori  di  gruppo,  seminari  ed  eventuale uso di "pacchetti", gia'
sperimentati in ambito nazionale, regionale e provinciale,  destinati
ai  programmi  di  insegnamento della classe di concorso, del posto e
delle discipline che l'insegnante soprannumerario stesso gia'  svolge
a seguito di utilizzazione.
  8. I discenti, nei corsi di riconversione aventi valore abilitante,
sono esonerati, con provvedimento del coordinatore del corso adottato
d'intesa  con  i  docenti formatori e comunicato al provveditore agli
studi, dalla partecipazione alle attivita' modulari che abbiano  gia'
per  essi  formato  in  tutto  o  in  parte  contenuto  di precedente
attivita' di riconversione non abilitante, di cui al precedente  art.
1, comma 2, lettera b).
  Particolare  considerazione, nello stabilire i predetti esoneri, e'
riservata, inoltre, ai discenti che abbiano superato le prove d'esame
delle sessioni riservate di abilitazione indette con OO.MM.  n.  394,
n. 395 e n. 396 del 18 novembre 1989 e ne siano stati successivamente
esclusi  per  essere  insegnanti  gia'  di  ruolo  al  momento  della
presentazione della domanda di partecipazione.
  9. I corsi si svolgono secondo modalita' che ne rendano compatibile
la frequenza con la normale prestazione del  servizio  da  parte  dei
partecipanti  e  del coordinatore, nonche' dei docenti, se scelti tra
il personale della scuola.
  I corsi  che,  in  ragione  del  numero  limitato  di  partecipanti
individuati  nelle  singole  province o di particolari qualificazioni
tecnico-professionali, si svolgono su base regionale,  interregionale
o  nazionale,  devono  essere  articolati  in  modo da consentirne la
frequenza a docenti provenienti  da  zone  differenziate  e  distanti
dalla  sede  dei  corsi  medesimi,  per  i quali possono anche essere
disposte periodiche assenze dal servizio con  sostituzione  da  parte
dei colleghi e senza oneri aggiuntivi per l'erario.
  10.  E'  esclusa, comunque, per la descritta attivita' la nomina di
personale supplente in sostituzione del personale  che  partecipa  ai
corsi.