Art. 3. Quando le facolta' si saranno adeguate all'ordinamento di cui all'allegata tabella, gli studenti gia' iscritti potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento del rispettivo corso di laurea. Le facolta', inoltre, sono tenute a stabilire le modalita' per la convalida di tutti gli esami sostenuti, qualora gli studenti optino per il nuovo ordinamento. L'opzione per il nuovo ordinamento potra' essere esercitata fino ad un termine pari alla durata legale del corso di studi. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 luglio 1996 Il Ministro: BERLINGUER Registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1996 Registro n. 1 Universita' e ricerca, foglio n. 194