Art. 3.
  Quando le facolta'  si  saranno  adeguate  all'ordinamento  di  cui
all'allegata  tabella, gli studenti gia' iscritti potranno completare
gli studi previsti dal precedente ordinamento del rispettivo corso di
laurea.
  Le facolta', inoltre, sono tenute a stabilire le modalita'  per  la
convalida  di  tutti gli esami sostenuti, qualora gli studenti optino
per il nuovo ordinamento.
  L'opzione per il nuovo ordinamento potra' essere esercitata fino ad
un termine pari alla durata legale del corso di studi.
  Il presente decreto sara' inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 10 luglio 1996
                                              Il Ministro: BERLINGUER
 Registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1996
Registro n. 1 Universita' e ricerca, foglio n. 194