Art. 2. I buoni della nuova serie speciale avranno durata di nove anni e sei mesi o quattordici anni e alle scadenze, verra' corrisposto unitamente al capitale, un interesse lordo pari, rispettivamente, ad uno o due volte il capitale stesso. Qualora venisse richiesto il rimborso dei buoni di cui al precedente comma, prima delle anzidette scadenze, si applicheranno le misure dei tassi lordi di interesse vigenti per i buoni postali fruttiferi della serie ordinaria, contraddistinta dalla lettera "R" diminuita di 50 centesimi.