Art. 2.
  I  buoni  della  nuova serie speciale avranno durata di nove anni e
sei mesi o quattordici  anni  e  alle  scadenze,  verra'  corrisposto
unitamente  al capitale, un interesse lordo pari, rispettivamente, ad
uno o due volte il capitale stesso.
  Qualora  venisse  richiesto  il  rimborso  dei  buoni  di  cui   al
precedente comma, prima delle anzidette scadenze, si applicheranno le
misure  dei  tassi  lordi  di  interesse  vigenti per i buoni postali
fruttiferi della serie ordinaria, contraddistinta dalla  lettera  "R"
diminuita di 50 centesimi.