Art. 5.
  Per  i  buoni postali fruttiferi delle precedenti serie speciali "a
termine", contraddistinte dalle lettere "AC",  "AD"  e  "AE",  emessi
rispettivamente, fino al 30 settembre 1987, fino al 31 ottobre 1995 e
fino  alla  data  antecedente  la  pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale rimangono in vigore i termini di scadenza  e
le  misure  di  interesse  fissati per la serie "AC", dall'art. 8 del
decreto ministeriale 13 giugno 1986, per la serie "AD",  dall'art.  2
del decreto ministeriale 23 luglio 1987 e per la serie "AE" dall'art.
9 del decreto ministeriale 13 ottobre 1995.
  Qualora  venisse  richiesto il rimborso anticipato dei buoni di cui
al precedente comma, i tassi di interesse rimangono fissati:  per  la
serie  "AC" nella misura del 7,50 per cento per i primi cinque anni e
dell'8,50 per cento per gli anni successivi, per la serie "AD"  nella
misura  del  7,50  per  cento  per i primi cinque anni, dell'8,50 per
cento dal sesto al decimo anno e del 10 per  cento  per  l'undicesimo
anno  e per la serie "AE" nella misura del 6,50 per cento per i primi
cinque anni, del 7,50 per cento dal sesto al decimo anno e  dell'8,50
per cento per l'undicesimo e dodicesimo anno.
  Il  presente  decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 28 ottobre 1996
                                               Il Ministro del tesoro
                                                        CIAMPI
 Il Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni
       MACCANICO