Art. 5. Per i buoni postali fruttiferi delle precedenti serie speciali "a termine", contraddistinte dalle lettere "AC", "AD" e "AE", emessi rispettivamente, fino al 30 settembre 1987, fino al 31 ottobre 1995 e fino alla data antecedente la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale rimangono in vigore i termini di scadenza e le misure di interesse fissati per la serie "AC", dall'art. 8 del decreto ministeriale 13 giugno 1986, per la serie "AD", dall'art. 2 del decreto ministeriale 23 luglio 1987 e per la serie "AE" dall'art. 9 del decreto ministeriale 13 ottobre 1995. Qualora venisse richiesto il rimborso anticipato dei buoni di cui al precedente comma, i tassi di interesse rimangono fissati: per la serie "AC" nella misura del 7,50 per cento per i primi cinque anni e dell'8,50 per cento per gli anni successivi, per la serie "AD" nella misura del 7,50 per cento per i primi cinque anni, dell'8,50 per cento dal sesto al decimo anno e del 10 per cento per l'undicesimo anno e per la serie "AE" nella misura del 6,50 per cento per i primi cinque anni, del 7,50 per cento dal sesto al decimo anno e dell'8,50 per cento per l'undicesimo e dodicesimo anno. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 ottobre 1996 Il Ministro del tesoro CIAMPI Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni MACCANICO