Art. 2.
  La quota da versare per l'anno 1997  e'  stabilita  nelle  seguenti
misure:
 
  1)  Quota  fissa  di  iscrizione  da  versare  da parte di tutte le
imprese iscritte all'Albo, ad esclusione di quelle  che,  esercitando
esclusivamente   con   veicoli  di  massa  complessiva  fino  a  6000
chilogrammi, non hanno titolo al mantenimento dell'iscrizione
                                                            L. 20.000
  2) Ulteriore  quota  dovuta  da  ogni  impresa  in  relazione  alla
dimensione  numerica  del  proprio  parco veicolare, qualunque sia la
massa dei veicoli con cui esercitano l'attivita' di autotrasporto (in
aggiunta a quella di cui al precedente punto 1): a) imprese  iscritte
all'Albo che esercitano l'attivita' con un numero di veicoli da 2 a 5
                                                            "  10.000
    b)  imprese  iscritte  all'Albo che esercitano l'attivita' con un
numero di veicoli da 6 a 10
                                                            "  20.000
 
    c) imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attivita' con un
numero di veicoli da 11 a 50  . . . . . . . . . . . .    L.    50.000
    d) imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attivita' con un
numero di veicoli da 51 a 100 . . . . . . . . . . . .    "    200.000
    e) imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attivita' con un
numero di veicoli da 101 a 200  . . . . . . . . . . .    "    500.000
    f) imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attivita' con un
numero di veicoli superiore a 200 . . . . . . . . . .    "  1.000.000
  3) Ulteriore quota dovuta dall'impresa per ogni  veicolo  di  massa
complessiva  superiore  a  6.000  chilogrammi  di  cui  la  stessa e'
titolare (in aggiunta a quelle di cui ai precedenti punti 1 e 2):  a)
per   ogni   veicolo,  dotato  di  capacita'  di  carico,  con  massa
complessiva da 6.001 a 11.500 chilogrammi, nonche' per ogni trattore
con peso rimorchiabile da 6.001 a 11.500 chilogrammi     "     10.000
    b) per ogni veicolo, dotato di capacita'  di  carico,  con  massa
complessiva da 11.501 a 26.000 chilogrammi, nonche' per ogni trattore
con peso rimorchiabile da 11.501 a 26.000 chilogrammi    "     15.000
    c)  per  ogni  veicolo,  dotato di capacita' di carico, con massa
complessiva oltre i 26.000 chilogrammi, nonche' per ogni trattore con
peso rimorchiabile oltre 26.000 chilogrammi . . . . .    "     20.000