Art. 2.
  1. In sostituzione dei prospetti di cui al comma 2  del  precedente
art.  1  i  notai  possono  trasmettere  i  relativi dati su supporto
informatico, il quale deve  essere  trasmesso  all'archivio  notarile
entro  i mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio e deve contenere i
dati relativi al trimestre precedente.
  2. Il supporto  informatico  deve  essere  predisposto  secondo  le
modalita'  di  registrazione  e le caratteristiche tecniche stabilite
nell'allegato B al presente decreto.