Art. 2. 1. In sostituzione dei prospetti di cui al comma 2 del precedente art. 1 i notai possono trasmettere i relativi dati su supporto informatico, il quale deve essere trasmesso all'archivio notarile entro i mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio e deve contenere i dati relativi al trimestre precedente. 2. Il supporto informatico deve essere predisposto secondo le modalita' di registrazione e le caratteristiche tecniche stabilite nell'allegato B al presente decreto.