Art. 3.
  1.  Il  biennio  propedeutico  comprende almeno dieci annualita' di
insegnamento fondamentali, da scegliersi, in ragione di una per area,
nell'ambito delle seguenti  areee  disciplinari  e  riconducibili  ai
settori scientifico-disciplinari a fianco indicati:
   1) diritto pubblico (N08X, N09X);
   2) economia politica (P01A, P01F, P01G, P01H);
   3) scienza politica (Q02X);
   4) sociologia generale (Q05A);
   5) statistica (S01A);
   6) storia moderna (M02A);
   7) storia delle dottrine politiche (Q01B);
   8) diritto costituzionale comparato (N11X);
   9) diritto privato (N01X, N02X);
   10) filosofia politica (Q01A).
  Le  eventuali  ulteriori  annualita'  di  insegnamento  sono scelte
all'interno delle seguenti aree disciplinari:
   1) organizzazione e diritto internazionale (N14X);
   2) politica economica (P01B);
   3) storia contemporanea (M04X);
   4) storia delle istituzioni politiche (Q01C);
   5) storia delle relazioni internazionali (Q04X).
  2. Per ognuna delle aree di cui al precedente comma dovranno essere
assicurate  l'acquisizione  dei   principi   fondamentali   attinenti
all'area medesima e una adeguata formazione metodologica.