Art. 3. 1. Il biennio propedeutico comprende almeno dieci annualita' di insegnamento fondamentali, da scegliersi, in ragione di una per area, nell'ambito delle seguenti areee disciplinari e riconducibili ai settori scientifico-disciplinari a fianco indicati: 1) diritto pubblico (N08X, N09X); 2) economia politica (P01A, P01F, P01G, P01H); 3) scienza politica (Q02X); 4) sociologia generale (Q05A); 5) statistica (S01A); 6) storia moderna (M02A); 7) storia delle dottrine politiche (Q01B); 8) diritto costituzionale comparato (N11X); 9) diritto privato (N01X, N02X); 10) filosofia politica (Q01A). Le eventuali ulteriori annualita' di insegnamento sono scelte all'interno delle seguenti aree disciplinari: 1) organizzazione e diritto internazionale (N14X); 2) politica economica (P01B); 3) storia contemporanea (M04X); 4) storia delle istituzioni politiche (Q01C); 5) storia delle relazioni internazionali (Q04X). 2. Per ognuna delle aree di cui al precedente comma dovranno essere assicurate l'acquisizione dei principi fondamentali attinenti all'area medesima e una adeguata formazione metodologica.