Art. 6. 1. L'offerta deve proporre lo sviluppo di ricerche che non siano gia' state effettuate, e che non siano gia' in corso di svolgimento da parte del soggetto proponente, sia in proprio, sia per conto di terzi privati, enti o pubblica amministrazione. 2. L'offerta deve riguardare attivita' di formazione a scopo di apprendimento e non di produzione e prevedere un impegno a tempo pieno da parte del soggetto in formazione per tutta la durata del percorso formativo proposto, con esclusione di qualsiasi rapporto di lavoro subordinato. L'attivita' di formazione non deve essere oggetto di altri interventi pubblici. 3. Le attivita' di ricerca e di formazione devono essere svolte in Italia e dal soggetto proponente, salvo quanto previsto dai successivi comma 4 e 5. 4. Le societa' di ricerca - ex art. 2, lettera d), della legge n. 46/1982 - ed i consorzi ammissibili ai sensi della legge n. 46/1982 e successive integrazioni possono prevedere in offerta di avvalersi, per l'esecuzione delle attivita' di ricerca e di formazione, anche delle strutture e dei mezzi dei soci e dei consorziati. 5. L'offerta puo' prevedere che l'esecuzione di parte delle citate attivita' venga affidata a terzi e/o venga svolta all'estero, sia in centri del proponente, sia presso terzi. In particolare, per l'esecuzione delle attivita' di formazione i soggetti proponenti devono avvalersi altresi' delle strutture universitarie e post-universitarie pubbliche o private, anche comunitarie o internazionali, e/o delle societa' di ricerca costituite con la partecipazione del Fondo speciale per la ricerca applicata. Il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica comunque si riserva di autorizzare le proposte di affidamento a terzi e di svolgimento all'estero sia delle attivita' di ricerca sia di formazione.