Art. 6.
  1. L'offerta deve proporre lo sviluppo di ricerche  che  non  siano
gia'  state  effettuate, e che non siano gia' in corso di svolgimento
da parte del soggetto proponente, sia in proprio, sia  per  conto  di
terzi privati, enti o pubblica amministrazione.
  2.  L'offerta  deve  riguardare  attivita' di formazione a scopo di
apprendimento e non di produzione e  prevedere  un  impegno  a  tempo
pieno  da  parte  del  soggetto in formazione per tutta la durata del
percorso formativo proposto, con esclusione di qualsiasi rapporto  di
lavoro subordinato. L'attivita' di formazione non deve essere oggetto
di altri interventi pubblici.
  3.  Le attivita' di ricerca e di formazione devono essere svolte in
Italia  e  dal  soggetto  proponente,  salvo  quanto   previsto   dai
successivi comma 4 e 5.
  4.  Le  societa' di ricerca - ex art. 2, lettera d), della legge n.
46/1982 - ed i consorzi ammissibili ai sensi della legge n. 46/1982 e
successive integrazioni possono prevedere in  offerta  di  avvalersi,
per  l'esecuzione  delle  attivita' di ricerca e di formazione, anche
delle strutture e dei mezzi dei soci e dei consorziati.
  5. L'offerta puo' prevedere che l'esecuzione di parte delle  citate
attivita'  venga affidata a terzi e/o venga svolta all'estero, sia in
centri  del  proponente,  sia  presso  terzi.  In  particolare,   per
l'esecuzione  delle  attivita'  di  formazione  i soggetti proponenti
devono   avvalersi   altresi'   delle   strutture   universitarie   e
post-universitarie   pubbliche   o   private,   anche  comunitarie  o
internazionali, e/o delle  societa'  di  ricerca  costituite  con  la
partecipazione  del  Fondo  speciale  per  la  ricerca  applicata. Il
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica
comunque si riserva di autorizzare le proposte di affidamento a terzi
e  di  svolgimento  all'estero  sia delle attivita' di ricerca sia di
formazione.