IL DIRETTORE GENERALE
                     DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
                   E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE
  Visto  il  nuovo  codice  della  strada   approvato   con   decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cosi' come modificato dal decreto
legislativo 10 settembre 1993, n. 360;
  Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice
della  strada,  approvato con decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495;
  Visto l'art. 54, comma 1, lettera g), del nuovo codice della strada
che definisce la categoria degli autoveicoli ad uso speciale, nonche'
l'art. 203, comma 2, lettera dd), del regolamento di esecuzione dello
stesso codice che attribuisce al  Ministero  dei  trasporti  e  della
navigazione  -  Direzione  generale della motorizzazione civile e dei
trasporti in  concessione,  la  facolta'  di  classificare  come  uso
speciale altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee
per tale uso;
  Visto  l'art.  177, comma 1, del nuovo codice della strada, secondo
cui i veicoli assimilati alle autoambulanze, destinati  al  trasporto
di  plasma ed organi, sono soggetti al riconoscimento di idoneita' al
servizio da  parte  della  Direzione  generale  della  motorizzazione
civile e dei trasporti in concessione;
  Considerata    l'esigenza   di   disciplinare   l'ammissione   alla
circolazione degli autoveicoli destinati  al  soccorso  avanzato  con
personale medico e infermieristico a bordo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
       Classificazione degli autoveicoli di soccorso avanzato
  Il  presente  decreto  si  applica  agli  autoveicoli  destinati al
trasporto  delle  attrezzature  necessarie  al  primo  soccorso   con
personale  medico  ed infermieristico a bordo, denominati autoveicoli
di soccorso avanzato. Essi  rientrano  nella  categoria  dei  veicoli
definiti  all'art.  54,  comma  1, lettera g), del nuovo codice della
strada, quali autoveicoli per uso speciale  distinti  da  particolari
attrezzature.
  Ai  sensi  dell'art.  82  del  citato  codice  sono da considerarsi
destinati ad uso proprio gli  autoveicoli  di  soccorso  avanzato  in
proprieta'   o  usufrutto  di  aziende  sanitarie  locali,  ospedali,
cliniche, Croce rossa italiana ed associazioni di pubblica assistenza
o volontaristiche riconosciute, ovvero  se  da  tali  soggetti  siano
acquistate  con  patto  di riservato dominio o prese in locazione con
facolta' di compera.