IL DIRETTORE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE Visto il nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cosi' come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360; Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495; Visto l'art. 54, comma 1, lettera g), del nuovo codice della strada che definisce la categoria degli autoveicoli ad uso speciale, nonche' l'art. 203, comma 2, lettera dd), del regolamento di esecuzione dello stesso codice che attribuisce al Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, la facolta' di classificare come uso speciale altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per tale uso; Visto l'art. 177, comma 1, del nuovo codice della strada, secondo cui i veicoli assimilati alle autoambulanze, destinati al trasporto di plasma ed organi, sono soggetti al riconoscimento di idoneita' al servizio da parte della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; Considerata l'esigenza di disciplinare l'ammissione alla circolazione degli autoveicoli destinati al soccorso avanzato con personale medico e infermieristico a bordo; Decreta: Art. 1. Classificazione degli autoveicoli di soccorso avanzato Il presente decreto si applica agli autoveicoli destinati al trasporto delle attrezzature necessarie al primo soccorso con personale medico ed infermieristico a bordo, denominati autoveicoli di soccorso avanzato. Essi rientrano nella categoria dei veicoli definiti all'art. 54, comma 1, lettera g), del nuovo codice della strada, quali autoveicoli per uso speciale distinti da particolari attrezzature. Ai sensi dell'art. 82 del citato codice sono da considerarsi destinati ad uso proprio gli autoveicoli di soccorso avanzato in proprieta' o usufrutto di aziende sanitarie locali, ospedali, cliniche, Croce rossa italiana ed associazioni di pubblica assistenza o volontaristiche riconosciute, ovvero se da tali soggetti siano acquistate con patto di riservato dominio o prese in locazione con facolta' di compera.