Art. 2.
  Dopo  l'art. 10, e con lo scorrimento degli articoli successivi, e'
inserito l'art. 11 relativo al  corso  di  diploma  universitario  di
consulente del lavoro.
  Art. 11 (Diploma universitario di consulente del lavoro). - 1. Alla
facolta'  di  giurisprudenza  dell'Universita' di Padova afferisce il
diploma universitario di consulente del lavoro.
  2. Il corso, della durata  di  tre  anni,  fornisce  le  conoscenze
giuridiche  e  gli  strumenti operativi necessari alla professione di
consulente nei rapporti di lavoro.
  3. Il corso comprende 14 annualita' di  insegnamento,  prevede  una
prova di idoneita' di conoscenze informatiche di base ed un tirocinio
professionale durante il corso e si conclude con un esame di diploma.
  4.  La  facolta'  stabilisce  le modalita' degli esami di profitto,
delle prove di idoneita', del giudizio di valutazione  del  tirocinio
professionale e dell'esame di diploma.
  5.    Gli    insegnamenti   obbligatori,   afferenti   ai   settori
scientifico-disciplinari sotto indicati, vengono  suddivisi  nei  tre
anni di corso come di seguito indicato:
Primo anno:
  Istituzioni di diritto privato (N10X) (annuale);
  Istituzioni di diritto pubblico (N09X) (annuale);
  Economia politica (P01A) (annuale);
  Sociologia del lavoro (Q05C) (annuale);
  Storia del diritto moderno e contemporaneo (N19X) (annuale).
  Secondo anno:
  Diritto del lavoro (N07X) (annuale);
  Diritto sindacale (N07X) (annuale);
  Diritto della previdenza sociale (N07X) (annuale);
  Diritto commerciale (N04X) (annuale);
  Diritto tributario (N13X) (annuale).
Terzo anno:
  Organizzazione del lavoro (P02D) (annuale);
  Scienza dell'amministrazione (Q02X) (annuale);
  Diritto comparato del lavoro (N07X) (annuale);
  Diritto penale (N17X):
   parte generale: semestrale;
   parte di diritto penale del lavoro e tributario: semestrale.
  6. Per gli insegnamenti del corso di diploma sono previste sessanta
ore  di  lezione  se  a struttura annuale e trenta ore se a struttura
semestrale.
  7. Gli esami di profitto devono essere sostenuti nel rispetto delle
seguenti propedeuticita':
           Insegnamento                        propedeutico a
                --                                  --
Istituzioni di diritto privato:             Diritto commerciale;
                                            Diritto del lavoro;
                                            Diritto della previdenza
                                              sociale;
                                            Diritto tributario;
                                            Diritto sindacale.
Istituzioni di diritto pubblico:            Diritto del lavoro;
                                            Diritto sindacale;
                                            Diritto della previdenza
                                              sociale;
                                            Diritto tributario;
                                            Scienza dell'amministra-
                                              zione;
                                            Diritto penale.
Diritto del lavoro:                         Diritto comparato del
                                              lavoro;
                                            Diritto penale del lavoro
                                              e tributario.
Diritto tributario:                         Diritto penale del lavoro
                                              e tributario".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Padova, 30 ottobre 1996
                                                   Il rettore: MURARO