IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, con il quale e' stato emanato il nuovo Codice della strada; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, con il quale e' stato emanato il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada; Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale e' stato ratificato l'accordo europeo, relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR); Vista la direttiva 94/55/CE del Consiglio dell'Unione europea in data 21 novembre 1994, e relativi allegati A e B che ne costituiscono parte integrante, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, n. L319 del 12 dicembre 1994 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 11 del 6 febbraio 1995, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, relative al trasporto di merci pericolose su strada; Visto l'art. 229 del citato nuovo Codice della strada, che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti materie disciplinate dallo stesso Codice; Visto l'art. 168, comma 6, del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che delega il Ministro dei trasporti e della navigazione a recepire le direttive comunitarie riguardanti la sicurezza del trasporto su strada delle merci pericolose; Riconosciuta la necessita' di recepire e trasporre la citata direttiva 94/55/CE nella normativa nazionale; Decreta: Art. 1. Campo di applicazione 1. Il presente decreto si applica al trasporto di merci pericolose su strada effettuato nel territorio nazionale e con gli Stati membri dell'Unione europea. Esso non si applica al trasporto di merci pericolose effettuato da veicoli di proprieta' o sotto la responsabilita' delle Forze armate. 2. Fatta salva la normativa comunitaria, e' consentito stabilire requisiti per quanto concerne: a) il trasporto nazionale e internazionale di merci pericolose effettuato nel territorio nazionale da veicoli non contemplati dal presente decreto; b) le norme di circolazione specifiche applicabili al trasporto nazionale e internazionale di merci pericolose; c) la garanzia della qualita' delle imprese, secondo le norme ISO 9001 e 9002, allorche' effettuano trasporti nazionali: c.1) di materie e oggetti esplosivi della classe 1, qualora il quantitativo di materia esplosiva contenuta superi, per unita' di trasporto: 1000 kg per la divisione 1.1, o 3000 kg per la divisione 1.2, o 5000 kg per le divisioni 1.3 e 1.5; c.2) in cisterne o in contenitori-cisterna aventi una capacita' totale di oltre 3000 litri delle seguenti materie molto pericolose; materie della classe 2: gas classificati sotto le lettere at) bt) b) ct) c) gas liquefatti fortemente refrigerati del 7 b) e 8 b) materie delle classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8: che non figurano in una rubrica b) o c) di dette classi oppure che vi figurano, ma con un codice di pericolo avente tre o piu' cifre significative (escluso lo zero); c.3) dei seguenti colli della classe 7 (materie radioattive): colli di materie fissili, colli del tipo B (U), colli del tipo B (M). Dette disposizioni cessano di essere applicabili allorche' misure analoghe siano rese obbligatorie da disposizioni comunitarie.