IL MINISTRO
                  DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

   Visto  il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni,  con  il  quale e' stato emanato il nuovo Codice della
strada;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n.  495, e successive modificazioni, con il quale e' stato emanato il
regolamento  di  esecuzione  e  di  attuazione del nuovo Codice della
strada;
   Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni
ed  integrazioni, con la quale e' stato ratificato l'accordo europeo,
relativo  al  trasporto  internazionale di merci pericolose su strada
(ADR);
   Vista  la  direttiva 94/55/CE del Consiglio dell'Unione europea in
data 21 novembre 1994, e relativi allegati A e B che ne costituiscono
parte  integrante,  pubblicata  sulla  Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea,  n.  L319  del  12 dicembre 1994 e pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  11  del  6 febbraio 1995,
concernente  il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri,
relative al trasporto di merci pericolose su strada;
   Visto  l'art. 229 del citato nuovo Codice della strada, che delega
i  Ministri  della  Repubblica a recepire, secondo le competenze loro
attribuite,  le  direttive comunitarie afferenti materie disciplinate
dallo stesso Codice;
   Visto  l'art.  168,  comma  6,  del  citato decreto legislativo 30
aprile  1992,  n.  285,  che delega il Ministro dei trasporti e della
navigazione  a  recepire  le  direttive  comunitarie  riguardanti  la
sicurezza del trasporto su strada delle merci pericolose;
   Riconosciuta  la  necessita'  di  recepire  e  trasporre la citata
direttiva 94/55/CE nella normativa nazionale;

                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione

   1. Il presente decreto si applica al trasporto di merci pericolose
su  strada effettuato nel territorio nazionale e con gli Stati membri
dell'Unione  europea.  Esso  non  si  applica  al  trasporto di merci
pericolose   effettuato   da   veicoli   di  proprieta'  o  sotto  la
responsabilita' delle Forze armate.
   2.  Fatta  salva la normativa comunitaria, e' consentito stabilire
requisiti per quanto concerne:
      a)  il trasporto nazionale e internazionale di merci pericolose
effettuato  nel  territorio  nazionale da veicoli non contemplati dal
presente decreto;
      b) le norme di circolazione specifiche applicabili al trasporto
nazionale e internazionale di merci pericolose;
      c)  la  garanzia della qualita' delle imprese, secondo le norme
ISO 9001 e 9002, allorche' effettuano trasporti nazionali:
         c.1)  di materie e oggetti esplosivi della classe 1, qualora
il  quantitativo di materia esplosiva contenuta superi, per unita' di
trasporto:
            1000 kg per la divisione 1.1, o
            3000 kg per la divisione 1.2, o
            5000 kg per le divisioni 1.3 e 1.5;
         c.2)  in  cisterne  o  in  contenitori-cisterna  aventi  una
capacita'  totale  di  oltre  3000 litri delle seguenti materie molto
pericolose;
            materie della classe 2:
              gas classificati sotto le lettere at)
                                                 bt)
                                                 b)
                                                 ct)
                                                 c)
              gas liquefatti fortemente refrigerati del 7 b) e 8 b)
            materie delle classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8:
              che non figurano in una rubrica b) o c) di dette classi
              oppure che vi figurano, ma con un codice di pericolo
avente tre o piu' cifre significative (escluso lo zero);
         c.3)   dei   seguenti   colli   della   classe   7  (materie
radioattive):
            colli di materie fissili, colli del tipo B (U), colli del
tipo B (M).
   Dette  disposizioni cessano di essere applicabili allorche' misure
analoghe siano rese obbligatorie da disposizioni comunitarie.