Art. 2. Definizioni Ai fini del presente decreto, si intende per: "A.D.R.": l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada, concluso a Ginevra il 30 settembre 1957, con le relative modifiche: "allegati A e B": gli allegati A e B della direttiva 94/55/CE e le loro modificazioni, adottate con le procedure di cui agli articoli 8 e 9 della medesima direttiva, che costituiscono parte integrante del presente decreto; "veicolo": ogni veicolo a motore, completo o incompleto, destinato a circolare su strada, il quale abbia almeno quattro ruote e una velocita' massima di progetto superiore a 25 km l'ora, cosi' come i suoi rimorchi ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaia, dei trattori agricoli e forestali e di tute le macchine mobili; "merci pericolose": le materie e i prodotti il cui trasporto su strada e' vietato, oppure autorizzato solo a determinate condizioni degli allegati A e B; "trasporto": qualsiasi operazione di trasporto su strada effettuato da un veicolo, in tutto o in parte su strade di uso pubblico situate nel territorio nazionale, comprese le attivita' di carico e scarico contemplate negli allegati A e B, fatto salvo il re- gime previsto dalla legislazione nazionale per quanto riguarda la responsabilita' derivante da queste operazioni. Le operazioni di trasporto effettuate interamente in un perimetro chiuso sono escluse dalla presente definizione; "autorita' competente": salvo diversa esplicita indicazione, per autorita' competente deve intendersi: Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Roma.