Art. 3.
                        Disposizioni generali

   1.  Fatto  salvo l'art. 6, non sono ammesse al trasporto su strada
le merci pericolose il cui trasporto e' vietato dagli allegati A e B.
   2.  Ferme  restando  le altre disposizioni del presente decreto il
trasporto delle altre merci pericolose elencate nel citato allegato A
e'  autorizzato  alle condizioni fissate nei predetti allegati A e B,
in particolare per quanto riguarda:
      a) l'imballaggio e l'etichettatura delle merci in questione;
      b)  la costruzione, le attrezzature e il buon funzionamento dei
veicoli che trasportano le merci in questione.