Art. 4. Restrizioni 1. Fatte salve altre norme comunitarie, segnatamente in materia di accesso al mercato, e' consentito disciplinare o vietare, unicamente per motivi non inerenti alla sicurezza durante il trasporto, quali, segnatamente, ragioni di sicurezza nazionale o di tutela dell'ambiente, il trasporto di alcune merci pericolose sul territorio nazionale. 2. Le eventuali disposizioni, emanate per disciplinare l'attivita' dei veicoli che effettuano un trasporto internazionale sul territorio nazionale autorizzate dal marginale 10599 dell'allegato B, devono riguardare unicamente gli aspetti locali, devono essere applicabili al trasporto nazionale e internazionale e non devono creare alcuna discriminazione. 3. E' consentito applicare disposizioni piu' rigorose riguardo al trasporto effettuato con veicoli immatricolati o messi in circolazione sul territorio nazionale, fatta eccezione per i requisiti relativi alla costruzione. 4. Qualora si ritenga che le disposizioni applicabili in materia di sicurezza si siano rivelate insufficienti in caso di incidente, per limitare i pericoli inerenti al trasporto e qualora sia urgente intervenire, si adottano le procedure prescritte all'art. 5, comma 4, della direttiva 94/55/CE. 5. Restano in vigore le disposizioni nazionali applicabili al 31 dicembre 1996, concernenti: il trasporto di materie della classe 1.1; il trasporto di gas tossici instabili e/o infiammabili della classe 2; il trasporto di materie contenenti diossina o furano; il trasporto in cisterne o contenitori-cisterna, di oltre 3000 litri di capacita', di materie liquide delle classi 3, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1 o 8 che non figurano sotto una lettera b) o c) di tali classi. Siffatte disposizioni possono riguardare unicamente: il divieto di effettuare i suddetti trasporti su strada allorche' gli stessi possono essere invece effettuati per ferrovia o via navigabile; l'obbligo di seguire taluni itinerari preferenziali; qualsiasi altra disposizione relativa all'imballaggio di materie contenenti diossina o furano.