Art. 5.
                              Esenzioni

   1.  Le  merci  pericolose,  classificate, imballate ed etichettate
conformemente  alle  norme  internazionali  in  materia  di trasporto
marittimo  oppure  aereo,  sono  ammesse  al  trasporto su strada sul
territorio nazionale, ogniqualvolta l'operazione di trasporto implica
un tratto di trasporto marittimo o aereo.
   2.  Le  disposizioni  contenute  negli  allegati  A  e B in merito
all'uso  di  lingue  straniere nella marcatura o nella documentazione
pertinente non si applicano alle operazioni di trasporto limitate nel
territorio  nazionale;  tuttavia,  per dette operazioni, con motivato
parere  puo'  essere  autorizzato,  in aggiunta alla lingua italiana,
l'uso  delle  lingue diverse da quella contemplata negli allegati A e
B.
   3. Si consente l'utilizzazione nel territorio nazionale di veicoli
costruiti anteriormente al 1 gennaio 1997 che non siano conformi alle
disposizioni  del  presente  decreto,  ma  che  siano stati costruiti
secondo i criteri fissati dalla legislazione nazionale applicabile al
31  dicembre  1996, sempreche' i veicoli in questione siano mantenuti
in condizioni atte a garantire i livelli di sicurezza richiesti.
   4.  Restano in vigore le disposizioni della legislazione nazionale
valide  fino al 31 dicembre 1996 in materia di costruzione, impiego e
condizioni  di  trasporto  di nuovi recipienti ai sensi del marginale
2212  dell'allegato  A  e  di  nuove  cisterne che differiscono dalle
disposizioni fissate negli allegati A e B. Cio' fino a quando i detti
allegati  non  saranno  inseriti riferimenti a norme di costruzione e
d'impiego di cisterne e recipienti aventi lo stesso valore vincolante
delle  disposizioni  del presente decreto, e comunque non oltre il 31
dicembre  1998. I recipienti e le cisterne costruiti anteriormente al
1  gennaio  1999  e  mantenuti  in uno stato conforme ai requisiti di
sicurezza  richiesti  possono  continuare  ad essere utilizzati anche
dopo tale data, nelle condizioni di origine.
   5.  E'  consentito  utilizzare  per  il  trasporto  sul territorio
nazionale  imballaggi costruiti anteriormente al 1 gennaio 1997 e non
certificati   secondo   quanto  disposto  dall'accordo  ADR,  purche'
l'imballaggio presenti la data di fabbricazione e risulti in grado di
superare  le  prove  in  base  ai  requisiti  imposti dalla normativa
nazionale vigente al 31 dicembre 1996 e purche' tali imballaggi siano
mantenuti  in  condizioni  atte  a  garantire  i livelli di sicurezza
necessari  (ivi  compresi,  ove  richiesto,  controlli  e ispezioni),
secondo il seguente schema:
      grandi imballaggi metallici per trasporti alla rinfusa (G.I.R.)
e  fusti  di  metallo  che  superano  i 50 litri di capacita': per un
periodo massimo di 15 anni a partire dalla data di fabbricazione;
      altri  imballaggi  metallici  e tutti gli imballaggi in materia
plastica:  per un periodo massimo di cinque anni a partire dalla data
di fabbricazione, ma non oltre il 31 dicembre 1998.
   6.  E'  consentito  fino  al  31  dicembre  1998, il trasporto nel
territorio   nazionale   di   talune   merci   pericolose   imballate
anteriormente   al  1  gennaio  1997  a  condizione  che  esse  siano
classificate,  imballate  ed  etichettate  conformemente ai requisiti
previsti  dalla legislazione nazionale applicabile anteriormente al 1
gennaio 1997.
   7.  E'  possibile mantenere disposizioni meno vincolanti di quelle
fissate  negli  allegati  A  e B per il trasporto nel solo territorio
nazionale  di  piccoli  quantitativi  di  alcune merci pericolose, ad
eccezione delle materie mediamente ed altamente radioattive.
   8.  A condizione che siano rispettati i requisiti di sicurezza, e'
possibile  concedere  deroghe temporanee agli allegati A e B, al fine
di  poter procedere, nel territorio nazionale, alle verifiche e prove
necessarie, nella prospettiva di modificare le disposizioni di detti
   allegati    per   adeguarle   all'evoluzione   della   tecnica   e
   dell'industria.
Gli accordi in deroga convenuti con le autorita' competenti degli
Stati  membri  dell'Unione  europea in base ai marginali 2010 e 10602
degli allegati A e B, devono concretarsi in accordi multilaterali.
   Le  deroghe  di  cui  ai  precedenti  paragrafi si applicano senza
discriminazione  in  base alla nazionalita' o al luogo ove ha sede lo
speditore,  il  trasportatore  o  il  destinatario; esse hanno durata
massima quinquennale e non sono rinnovabili.
   9. E' consentito autorizzare sul territorio nazionale trasporti ad
hoc  di  merci  pericolose  ovvero trasporti che siano proibiti dagli
allegati  A  e  B  o  che  avvengano  in condizioni diverse da quelle
previste in detti allegati.
   10. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 8, paragrafo 2, e'
consentito continuare ad applicare gli accordi in vigore conclusi con
altri  Stati  membri  dell'Unione europea, ai sensi dell'accordo ADR,
non  oltre  il  31  dicembre  1998,  senza  discriminare in base alla
nazionalita'  o  al  luogo  in  cui  ha  sede lo speditore, ovvero il
trasportatore,   ovvero   il   destinatario.  Ogni  ulteriore  deroga
autorizzata  ai sensi dei marginali 2010 e 10602 degli allegati A e B
deve soddisfare i requisiti del comma 8.