Art. 7 Disposizioni finali 1. Fatto salvo quanto previsto nei precedenti articoli, ai sensi del comma 1, art. 1 del presente decreto, le operazioni di trasporto come definite all'art. 2 del medesimo decreto, devono svolgersi obbligatoriamente a decorrere da 1 gennaio 1997 nel rispetto delle modalita' di cui agli allegati A e B. 2. Le disposizioni applicative necessarie per dare attuazione al presente decreto sono emanate con provvedimento della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. 3. Anteriormente alla data fissata al comma 1, e' data facolta' di eseguire le operazioni di trasporto in conformita' delle norme stabilite dal presente decreto. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 settembre 1996 Il Ministro: BURLANDO