Art. 7
                         Disposizioni finali

   1.  Fatto  salvo quanto previsto nei precedenti articoli, ai sensi
del  comma 1, art. 1 del presente decreto, le operazioni di trasporto
come  definite  all'art.  2  del  medesimo  decreto, devono svolgersi
obbligatoriamente  a  decorrere  da 1 gennaio 1997 nel rispetto delle
modalita' di cui agli allegati A e B.
   2.  Le  disposizioni applicative necessarie per dare attuazione al
presente  decreto  sono  emanate  con  provvedimento  della Direzione
generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
   3. Anteriormente alla data fissata al comma 1, e' data facolta' di
eseguire  le  operazioni  di  trasporto  in  conformita'  delle norme
stabilite dal presente decreto.
   Il  presente  decreto  entra in vigore il giorno successivo quello
della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
   Roma, 4 settembre 1996
                                                Il Ministro: BURLANDO