Art. 3.
  In relazione alle domande di  pensionamento  anticipato  presentate
nel  termine  di  cui  al  precedente  art.  2, le autorita' portuali
trasmettono, entro quindici giorni dalla data  di  pubblicazione  del
presente  decreto  nella  Gazzetta Ufficiale, l'elenco nominativo del
personale  interessato,  ordinandolo  in  graduatorie  distinte   per
categoria e livello professionale.
  Il  Ministro  dei trasporti e della navigazione, tenuto conto delle
esigenze di  funzionalita'  di  ciascuna  autorita',  individua,  con
proprio  decreto,  in  relazione alle quote assegnate a ciascun porto
indicate nella  tabella  A  che  fa  parte  integrante  del  presente
decreto,   i   lavoratori,   suddivisi   per   categoria   e  livello
professionale, da porre in pensionamento anticipato, sulla  base  dei
criteri  della maggiore eta' e della maggiore anzianita' contributiva
risultanti dalle graduatorie predisposte dall'autorita'  portuali.  A
parita'  di  eta'  e di anzianita' contributiva, si tiene conto della
data di presentazione della domanda.
  I periodi relativi al servizio militare e alla  cassa  integrazione
guadagni  sono  considerati  utili ai soli fini della maturazione dei
requisiti.
  L'effettivo collocamento in pensionamento  anticipato  decorre  dal
primo  giorno  del  mese  successivo  alla data del decreto di cui al
secondo comma del presente articolo o a  quella  di  maturazione  dei
requisiti.
  Tale  decorrenza  puo'  essere  rinviata per un massimo di tre mesi
solo in  presenza  di  accertate  esigenze  tecnico-organizzative  ed
operative delle autorita' portuali.