Art. 3. In relazione alle domande di pensionamento anticipato presentate nel termine di cui al precedente art. 2, le autorita' portuali trasmettono, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, l'elenco nominativo del personale interessato, ordinandolo in graduatorie distinte per categoria e livello professionale. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, tenuto conto delle esigenze di funzionalita' di ciascuna autorita', individua, con proprio decreto, in relazione alle quote assegnate a ciascun porto indicate nella tabella A che fa parte integrante del presente decreto, i lavoratori, suddivisi per categoria e livello professionale, da porre in pensionamento anticipato, sulla base dei criteri della maggiore eta' e della maggiore anzianita' contributiva risultanti dalle graduatorie predisposte dall'autorita' portuali. A parita' di eta' e di anzianita' contributiva, si tiene conto della data di presentazione della domanda. I periodi relativi al servizio militare e alla cassa integrazione guadagni sono considerati utili ai soli fini della maturazione dei requisiti. L'effettivo collocamento in pensionamento anticipato decorre dal primo giorno del mese successivo alla data del decreto di cui al secondo comma del presente articolo o a quella di maturazione dei requisiti. Tale decorrenza puo' essere rinviata per un massimo di tre mesi solo in presenza di accertate esigenze tecnico-organizzative ed operative delle autorita' portuali.