Art. 2.
  I  soggetti  che  intendono  porre  in  commercio,  a partire dalla
vendemmia 1997, il proprio prodotto con la denominazione  di  origine
controllata  "Colli  di  Rimini"  nelle  tipologie  "Colli di Rimini"
rosso, "Colli di Rimini" bianco, "Colli di Rimini" Cabernet-Sauvignon
(anche nella tipologia riserva), "Colli di Rimini"  Biancame,  "Colli
di  Rimini"  Re'bola  (anche  nelle  tipologie secco, amabile, dolce,
passito), sono tenuti ad effettuare,  ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'art.  15  della  legge  10  febbraio 1992, n. 164, recante norme
relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve, la denuncia
dei rispettivi terreni vitati entro quarantacinque giorni dalla  data
del presente decreto.