Art. 2. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 1997, il proprio prodotto con la denominazione di origine controllata "Colli di Rimini" nelle tipologie "Colli di Rimini" rosso, "Colli di Rimini" bianco, "Colli di Rimini" Cabernet-Sauvignon (anche nella tipologia riserva), "Colli di Rimini" Biancame, "Colli di Rimini" Re'bola (anche nelle tipologie secco, amabile, dolce, passito), sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve, la denuncia dei rispettivi terreni vitati entro quarantacinque giorni dalla data del presente decreto.