Art. 3.
  Per  la  produzione  dei vini "Colli di Rimini", in deroga a quanto
previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare e  fino  a  tre  anni  a
partire  dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere
iscritti a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 15  della
legge  10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti
di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel  sopracitato
art. 2, purche' non superino del 15% il totale delle viti dei vitigni
previsti per la produzione dei citati vini.
  Allo  scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al
comma precedente saranno cancellati d'ufficio  dal  rispettivo  albo,
qualora  i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare
a detti vigneti  le  modifiche  necessarie  per  uniformare  la  loro
composizione  ampelografica  alle  disposizioni  di  cui  all'art.  2
dell'unito  disciplinare  di  produzione,  dandone  comunicazione  al
competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura.