Art. 4.
  Chiunque  produce,  vende,  pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini  con  la  denominazione  di  origine  controllata
"Colli  di  Rimini" e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle
condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 19 novembre 1996
                                               Il dirigente: ADINOLFI