Art. 4.
  1. La prova attitudinale, che e' diretta ad accertare le conoscenze
professionali  e  deontologiche ed i principi generali di linguistica
italiana,  nonche'  a  valutare  la  capacita'  all'esercizio   della
professione,  consiste in un esame teorico e clinico, da svolgersi in
lingua italiana, sulle seguenti materie:
   tecniche e metodiche per lo studio di vari organi e apparati;
   esecuzioni di esami radiografici;
   anatomia radiografica;
   elementi di fisica;
   caratteristiche dei raggi X;
   diagnostica per immagini;
   apparecchiature;
   fisica protezionistica;
   deontologia professionale.
  2. La data, il luogo e l'ora della prova di cui al precedente comma
1, nonche' il provvedimento di nomina  della  commissione  di  esame,
saranno  comunicati  all'interessata  almeno  quindici  giorni  prima
dell'espletamento della suddetta prova.
  3. La commissione per la valutazione della prova e' costituita  con
decreto  ministeriale,  da  pubblicarsi  nel Bollettino ufficiale del
Ministero  della  sanita'.  Del   provvedimento   e'   data   notizia
all'interessata.