Art. 4. 1. La prova attitudinale, che e' diretta ad accertare le conoscenze professionali e deontologiche ed i principi generali di linguistica italiana, nonche' a valutare la capacita' all'esercizio della professione, consiste in un esame teorico e clinico, da svolgersi in lingua italiana, sulle seguenti materie: tecniche e metodiche per lo studio di vari organi e apparati; esecuzioni di esami radiografici; anatomia radiografica; elementi di fisica; caratteristiche dei raggi X; diagnostica per immagini; apparecchiature; fisica protezionistica; deontologia professionale. 2. La data, il luogo e l'ora della prova di cui al precedente comma 1, nonche' il provvedimento di nomina della commissione di esame, saranno comunicati all'interessata almeno quindici giorni prima dell'espletamento della suddetta prova. 3. La commissione per la valutazione della prova e' costituita con decreto ministeriale, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanita'. Del provvedimento e' data notizia all'interessata.