Art. 5.
  1. La prova attitudinale si intende superata se a conclusione della
stessa,  la  commissione d'esame esprime parere favorevole e dichiara
idonea la suddetta candidata.
  2. Il giudizio deve essere adeguatamente motivato.
  3.  Dell'avvenuto  superamento  della  prova  il  residente   della
commissione rilascia immediata certificazione all'interessata.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 23 novembre 1996
                                         Il dirigente generale: D'ARI