Art. 5. 1. La prova attitudinale si intende superata se a conclusione della stessa, la commissione d'esame esprime parere favorevole e dichiara idonea la suddetta candidata. 2. Il giudizio deve essere adeguatamente motivato. 3. Dell'avvenuto superamento della prova il residente della commissione rilascia immediata certificazione all'interessata. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 novembre 1996 Il dirigente generale: D'ARI