IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente; Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente norme quadro in materia di aree protette; Visto in particolare l'art. 35, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, con il quale e' stabilito che "ai parchi nazionali previsti dalla lettera c), comma 1, dell'art. 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dall'art. 10 della legge 28 agosto 1989, n. 305, si applicano le disposizioni della presente legge, utilizzando gli atti posti in essere prima dell'entrata in vigore della legge stessa in quanto compatibili"; Visti altresi' gli articoli 8 e 9 della citata legge n. 394/1991, relativi alla istituzione ed alla gestione degli enti parco; Vista la delibera CIPE in data 5 agosto 1988; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 21 luglio 1989 (Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1989, n. 177) di perimetrazione provvisoria e misure provvisorie di salvaguardia del Parco nazionale dell'arcipelago Toscano, come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 29 agosto 1990 (Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1990, n. 202); Vista la nota n. SCN/ST/95/18625 del 27 dicembre 1995 del Ministro dell'ambiente con la quale e' stato richiesto alla regione Toscana il parere di cui all'art. 8 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, pervenuta alla regione Toscana in data 4 gennaio 1996, prot. n. 2/80/8.6.2; Vista la delibera del consiglio regionale della Toscana n. 57 del 14 febbraio 1996, "Costituzione dell'Ente Parco nazionale dell'arcipelago Toscano. Adempimenti regionali", in cui la regione Toscana esprime: parere positivo per l'istituzione del parco, a terra e a mare, secondo i perimetri della proposta, nelle isole di Giannutri, Gorgona, Montecristo e Pianosa; parere positivo per l'istituzione del parco, a terra e a mare, nell'isola di Capraia, previa correzione dei perimetri di cui al decreto ministeriale dell'89 e del '90 secondo la cartografia allegata alla deliberazione medesima; parere negativo per l'istituzione del parco, a terra nelle isole del Giglio e dell'Elba, in quanto i perimetri proposti definiscono un'area protetta in contrasto con l'indirizzo desumibile dai documenti delle province di Grosseto e Livorno; parere negativo per l'istituzione del parco, a terra e a mare, nelle isole dell'Argentarola e nelle Formiche di Grosseto, secondo quanto risulta dalle relazioni della Consulta e della segreteria tecnica allegate alla proposta ministeriale; parere negativo all'ipotesi di espansione del parco a mare formulata nella relazione della Consulta allegata alla proposta ministeriale; parere positivo per le salvaguardie - allegato A della proposta ministeriale, a terra e a mare, nelle isole di Capraia, Giannutri, Gorgona, Montecristo e Pianosa, previa correzione della proposta riguardante: l'entrata in vigore immediata delle agevolazioni per la pesca e la navigazione a Capraia; l'entrata in vigore della salvaguardia a mare conseguente ad una chiara riconoscibilita' dei perimetri della zonazione tanto da terra che a mare; chiarimenti e precisazioni nel raccordo tra la disciplina provvisoria, gia' contenuta nei decreti ministeriali dell'89 e del '90, le salvaguardie proposte ed il loro riferimento territoriale; Visti i documenti approvati dalla giunta provinciale di Grosseto, in data 22 gennaio 1996, e dal consiglio provinciale di Livorno, in data 19 gennaio 1996; Vista la nota dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, prot. n. 2206/T-A1 del 10 aprile 1996; Ritenuto di poter accogliere la richiesta di modifica della perimetrazione a mare relativamente all'isola di Capraia, per la zona compresa tra P. del Porto e P. della Fica, nonche' la richiesta di modifica della perimetrazione a terra relativa alla stessa isola, limitatamente all'area prossima al centro abitato, con esclusione delle aree comprendenti e circostanti lo Stagnone, e delle aree indicate dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica con nota del 10 aprile 1996, prot. n. 2206/T-A1, quali aree di importanza naturalistica; Ritenuto necessario definire, per quanto riguarda in particolare l'isola d'Elba, il perimetro del Parco nazionale in modo da garantire nella misura massima possibile la continuita' degli ecosistemi naturali presenti nell'isola al fine di evitare la frammentazione degli stessi quale condizione indispensabile per garantire il raggiungimento delle finalita' di conservazione della natura previste dalla legge quadro sulle aree protette; Tenuto conto che l'ordine del giorno approvato dal consiglio provinciale di Livorno in data 19 gennaio 1996 non definisce una proposta di perimetrazione del Parco nazionale, indicando unicamente alcuni criteri di carattere generale riportati nel paragrafo "Criteri per la perimetrazione, la zonazione e la gestione del Parco", nel quale al punto 2), comma quarto, si evidenzia che: "e' possibile definire il nucleo centrale del Parco nelle zone b), c), d) della D.C.R. 296 (31,4% del territorio dell'Elba) ed ampliare il Parco medesimo fino al 50% dell'isola includendo aree gia' vincolate dai singoli P.R.G.C. secondo perimetri definiti in intesa con i comuni medesimi"; Ritenuto che il raggiungimento dell'intesa con i comuni per la definizione della delimitazione definitiva del Parco non corrisponda alla procedura definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e che pertanto la richiesta non possa essere accolta; Ritenuto di poter accettare il principio espresso dall'ordine del giorno sopra citato, limitando l'estensione territoriale dell'area del Parco ad una superficie prossima al 50% di quella complessiva dell'isola d'Elba; Ritenuto in particolare di poter escludere dal territorio del Parco le aree circostanti i maggiori centri abitati ad eccezione di quelli di Marciana e Poggio, in relazione alla loro posizione geografica prossima al Monte Capanne, indicato all'Unione europea quale sito naturalistico di importanza comunitaria; Ritenuto in particolare di poter escludere per quanto possibile le zone indicate come aree agricole dal Piano territoriale di coordinamento elaborato dall'ufficio P.T.C. di Livorno nel gennaio 1996, ad eccezione dei territori circostanti il monte Arco in quanto inseriti tra zone identificate come aree di elevata valenza ambientale; Ritenuto opportuno assumere quale riferimento prioritario per la perimetrazione del Parco le aree indicate come zone b), c) e d) dalla delibera del consiglio regionale n. 296/88 della regione Toscana; Ritenuto necessario collegare le predette aree in un complesso territoriale per quanto possibile unitario; Tenuto conto che la richiesta di esclusione dal territorio del Parco delle aree gia' oggetto di insediamenti urbani compromette per l'isola d'Elba l'interconnessione delle rimanenti aree individuate dalle proposte inviate alla regione Toscana dal Ministero dell'ambiente in data 27 dicembre 1995; Ritenuto pertanto necessario garantire la predetta interconnessione per le aree che rimarrebbero isolate a seguito della soluzione di continuita' dovuta all'esclusione dal Parco delle aree urbanizzate; Considerato che per garantire la predetta continuita' e' necessario inserire nel perimetro del Parco per l'isola d'Elba l'area costiera ricadente nel comune di Capoliveri, dalla spiaggia di Mola alla Punta di Forte Focardo, con funzione di collegamento tra le due aree di Cala di Mola e del monte Calamita, gia' inserite nella citata proposta ministeriale; Ritenuto di poter accogliere solo parzialmente le indicazioni di riduzione della perimetrazione proposta per l'isola del Giglio contenute nel documento della giunta provinciale di Grosseto del 23 gennaio 1996, prot. n. 6653, includendo nel Parco unicamente le aree di maggiore valenza naturalistica, peraltro indicate quali aree d) dalle direttive provinciali di tutela in attuazione della D.C.R. n. 296/88; Ritenuto di poter accogliere la richiesta di esclusione dall'area del Parco delle zone a terra e a mare relative all'isola dell'Argentarola e alle Formiche di Grosseto; Ritenuto altresi' di poter accogliere la richiesta di non estendere il Parco a mare secondo quanto espresso dalla consulta tecnica nella relazione allegata alla proposta ministeriale; Ritenuto di non poter accogliere la proposta di modifica delle misure di salvaguardia a mare per le isole di Capraia, Giannutri e Gorgona anche in considerazione del fatto che la proposta ministeriale ha gia' modificato le misure di salvaguardia a mare stabilite dai decreti ministeriali 21 luglio 1989 e 29 agosto 1990; Ritenuto che la chiara riconoscibilita' dei perimetri per la zonazione a mare richiesta dalla regione ai fini della conoscenza da parte degli interessati delle predette misure di salvaguardia sia raggiunta attraverso la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, in cui viene definita la poligonale di delimitazione a mare, come previsto all'art. 1 del decreto ministeriale 21 luglio 1989; Ritenuto di non poter tener conto della richiesta della regione Toscana di procedere alla istituzione del Parco secondo le procedure indicate dalla regione stessa in quanto difformi da quelle stabilite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, legge quadro sulle aree naturali protette, secondo la quale l'istituzione dell'Ente Parco avviene con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la regione; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 luglio 1996; Sulla proposta del Ministro dell'ambiente; Decreta: Art. 1. 1. E' istituito l'Ente Parco nazionale dell'arcipelago Toscano. 2. L'Ente Parco nazionale dell'arcipelago Toscano ha personalita' di diritto pubblico ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente. 3. All'Ente Parco nazionale dell'arcipelago Toscano si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70. 4. L'Ente Parco nazionale dell'arcipelago Toscano e' inserito nella tabella IV allegata alla predetta legge. 5. Il Parco nazionale dell'arcipelago Toscano e' delimitato in via definitiva dalla perimetrazione riportata nella cartografia ufficiale 1:25.000 depositata in originale presso il Ministero dell'ambiente ed in copia conforme presso la regione Toscana e le sedi dell'Ente Parco nazionale dell'arcipelago Toscano, ed allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante. 6. Nel territorio del Parco fino all'approvazione del piano del Parco di cui all'art. 12 della legge n. 394/1991, si applicano, fatte salve le utilizzazioni del territorio medesimo per esigenze di carattere militare e quelle attivita' legate alla funzionalita' del servizio fari e del segnalamento marittimo, le misure di salvaguardia riportate nell'allegato A al presente decreto, del quale costituiscono parte integrante. 7. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Tesoro, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, e' definita la dotazione organica dell'Ente Parco. 8. Sono fatte salve le competenze del Corpo forestale dello Stato, di cui al comma 3 dell'art. 31 della citata legge n. 394/1991.