Art. 2. 1. Sono organi dell'Ente Parco nazionale dell'arcipelago Toscano: a) il presidente; b) il consiglio direttivo; c) la giunta esecutiva; d) il collegio dei revisori dei conti; e) la comunita' del Parco. 2. La nomina degli organi di cui al precedente comma 1 del presente articolo e' effettuata secondo le disposizioni e le modalita' previste dall'art. 9, commi 3, 4, 5, 6 e 10, della legge n. 394/1991. 3. Il consiglio direttivo dell'Ente Parco dell'arcipelago Toscano individua le sedi dell'Ente stesso, entro sessanta giorni dal suo insediamento nel territorio dei comuni ricompresi nel perimetro del Parco. 4. L'Ente Parco puo' avvalersi di personale in posizione di comando, nonche' di mezzi e strutture messi a disposizione dalle regioni, dalle province interessate, dagli enti locali nonche' da altri enti pubblici, secondo le procedure previste dalle attuali disposizioni di legge.