Art. 3.
         Modalita' applicative dell'articolo 2, comma 4, del
         decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98, convertito, con
         modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204.
 
  1.  Il  comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 1 aprile 1995, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla 30 maggio 1995, n.  204,  e'
sostituito dal seguente:
  "4.   Per  le  aziende  per  le  quali  sia  accertato  il  mancato
conseguimento del miglioramento del rapporto tra i proventi  e  costi
del  trasporto di cui al comma 3 e' sospesa l'erogazione di una quota
di sovvenzione o sussidio di esercizio pari alla rata di ammortamento
del mutuo autorizzato ai sensi  del  comma  2.  La  sospensione  puo'
valere  per  un  massimo  di due anni. (( Qualora al termine di detto
periodo sia accertato il mancato conseguimento del miglioramento  del
rapporto  tra  i proventi e i costi del trasporto, le aziende perdono
il diritto alle quote di sovvenzione o sussidi di esercizio  sospese.
Le  suddette  quote  sono  utilizzate  per  il  raggiungimento  degli
obiettivi definiti a tal fine in un apposito piano predisposto  dalle
aziende,  entro  sessanta  giorni  a  decorrere dall'accertamento del
mancato miglioramento. Tale  piano  e'  approvato  dal  Ministro  dei
trasporti  e  della  navigazione  entro  novanta giorni. Decorso tale
termine il piano si intende respinto )) ".