Art. 3. Modalita' applicative dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204. 1. Il comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla 30 maggio 1995, n. 204, e' sostituito dal seguente: "4. Per le aziende per le quali sia accertato il mancato conseguimento del miglioramento del rapporto tra i proventi e costi del trasporto di cui al comma 3 e' sospesa l'erogazione di una quota di sovvenzione o sussidio di esercizio pari alla rata di ammortamento del mutuo autorizzato ai sensi del comma 2. La sospensione puo' valere per un massimo di due anni. (( Qualora al termine di detto periodo sia accertato il mancato conseguimento del miglioramento del rapporto tra i proventi e i costi del trasporto, le aziende perdono il diritto alle quote di sovvenzione o sussidi di esercizio sospese. Le suddette quote sono utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi definiti a tal fine in un apposito piano predisposto dalle aziende, entro sessanta giorni a decorrere dall'accertamento del mancato miglioramento. Tale piano e' approvato dal Ministro dei trasporti e della navigazione entro novanta giorni. Decorso tale termine il piano si intende respinto )) ".