Art. 5.
             Differimento di termini per l'applicazione
           dell'articolo 10 del Nuovo codice della strada
 
  1.   L'articolo  1  del  decreto-legge  21  aprile  1995,  n.  117,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8  giugno  1995,  n.  234,
come  sostituito dall'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1995, n.
251, convertito, con modificazioni, dalla legge  3  agosto  1995,  n.
351, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  1.  -  1.  Le  disposizioni  contenute  nell'articolo 10 del
decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,   come   modificato
dall'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, si
applicano  a  decorrere  dal  1  gennaio 1997. E' comunque consentita
l'approvazione e l'omologazione dei mezzi d'opera secondo i limiti di
massa previsti dal comma 8 dello stesso articolo 10".