Art. 2.
  1.  Per gli interventi infrastrutturali di emergenza, il fabbisogno
complessivo  stimato  e'  di   lire   16,6   miliardi.   Le   regioni
sottoelencate,   previa   la   predisposizione  di  un  elenco  degli
interventi  da  realizzare  da  sottoporre  alla  presa  d'atto   del
Dipartimento  della protezione civile per la rispondenza degli stessi
alle finalita' della presente ordinanza, sono autorizzate a contrarre
mutui, ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 12  novembre  1996,  n.
576, per gli importi di seguito riportati:
   alla  regione  Marche  per  la  provincia  di Pesaro-Urbino lire 3
miliardi;
   alla regione Puglia per la provincia di Lecce lire  1  miliardo  e
per la provincia di Brindisi lire 2,6 miliardi;
   alla regione Abruzzo per la provincia di Teramo lire 1 miliardo;
   alla  regione  Basilicata  per  la  provincia  di  Potenza  lire 5
miliardi e per la provincia di Matera lire 4 miliardi.
  2. L'onere di ammortamento  e'  a  carico  del  Dipartimento  della
protezione  civile  nella  misura  del  90  per  cento a valere sulle
disponibilita' del capitolo 7615  della  rubrica  6  dello  stato  di
previsione   della   Presidenza   del   Consiglio   dei  Ministri  in
applicazione di quanto disposto  dall'art.  9  del  decreto-legge  12
novembre 1996, n. 576.