Art. 2. 1. Per gli interventi infrastrutturali di emergenza, il fabbisogno complessivo stimato e' di lire 16,6 miliardi. Le regioni sottoelencate, previa la predisposizione di un elenco degli interventi da realizzare da sottoporre alla presa d'atto del Dipartimento della protezione civile per la rispondenza degli stessi alle finalita' della presente ordinanza, sono autorizzate a contrarre mutui, ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, per gli importi di seguito riportati: alla regione Marche per la provincia di Pesaro-Urbino lire 3 miliardi; alla regione Puglia per la provincia di Lecce lire 1 miliardo e per la provincia di Brindisi lire 2,6 miliardi; alla regione Abruzzo per la provincia di Teramo lire 1 miliardo; alla regione Basilicata per la provincia di Potenza lire 5 miliardi e per la provincia di Matera lire 4 miliardi. 2. L'onere di ammortamento e' a carico del Dipartimento della protezione civile nella misura del 90 per cento a valere sulle disponibilita' del capitolo 7615 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in applicazione di quanto disposto dall'art. 9 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576.