Art. 3. 1. Per gli interventi infrastrutturali di cui al precedente articolo, le regioni possono operare, ove necessario, in deroga alle seguenti norme: "regio decreto 18 novembre 1923, n. 2240, e successive modificazioni ed integrazioni, titolo I, articoli 3, 5, 6 secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20"; "legge 11 febbraio 1994, n. 109, articoli 6, 8, 9, 10, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30 terzo comma, 32, 34, con le modifiche introdotte dal decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216".