Art. 3.
  1.  Per  gli  interventi  infrastrutturali  di  cui  al  precedente
articolo, le regioni possono operare, ove necessario, in deroga  alle
seguenti norme:
   "regio   decreto   18   novembre   1923,  n.  2240,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, titolo I, articoli  3,  5,  6  secondo
comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20";
   "legge 11 febbraio 1994, n. 109, articoli 6, 8, 9, 10, 16, 17, 19,
20,  21,  23,  24,  25,  26,  28,  29, 30 terzo comma, 32, 34, con le
modifiche  introdotte  dal  decreto-legge  3  aprile  1995,  n.  101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216".