Art. 4. 1. Per interventi di prima assistenza a favore di persone che hanno subito gravi danni e' assegnato un contributo complessivo di lire 500 milioni, cosi' suddiviso: alla regione Marche per la provincia di Pesaro-Urbino un contributo di lire 110 milioni; alla regione Puglia per la provincia di Lecce un contributo di lire 310 milioni; alla regione Basilicata per la provincia di Potenza un contributo di lire 80 milioni. 2. All'onere complessivo di lire 500 milioni si provvede con le disponibilita' di cui al capitolo 7615 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri derivanti dall'applicazione dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576. 3. I contributi di cui al comma 1 devono essere erogati entro quindici giorni dall'avvenuta disponibilita' dei fondi da parte dei sindaci.