Art. 4.
  1. Per interventi di prima assistenza a favore di persone che hanno
subito gravi danni e' assegnato un contributo complessivo di lire 500
milioni, cosi' suddiviso:
   alla   regione   Marche  per  la  provincia  di  Pesaro-Urbino  un
contributo di lire 110 milioni;
   alla regione Puglia per la provincia di  Lecce  un  contributo  di
lire 310 milioni;
   alla  regione Basilicata per la provincia di Potenza un contributo
di lire 80 milioni.
  2. All'onere complessivo di lire 500 milioni  si  provvede  con  le
disponibilita' di cui al capitolo 7615 della rubrica 6 dello stato di
previsione  della  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri derivanti
dall'applicazione dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 12 novembre
1996, n. 576.
  3. I contributi di cui al  comma  1  devono  essere  erogati  entro
quindici  giorni  dall'avvenuta disponibilita' dei fondi da parte dei
sindaci.