Art. 5. 1. Per favorire l'immediata ripresa delle attivita' produttive nei territori di cui all'art. 1 della presente ordinanza e' assegnato un contributo di lire 1 miliardo alla regione Marche per la provincia di Pesaro-Urbino, e di lire 1.200 milioni alla regione Basilicata per le province di Potenza e Matera. 2. All'onere relativo si provvede con le disponibilita' di cui al capitolo 7615 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri derivanti dall'applicazione dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576.