Art. 5.
  1.  Per favorire l'immediata ripresa delle attivita' produttive nei
territori di cui all'art. 1 della presente ordinanza e' assegnato  un
contributo di lire 1 miliardo alla regione Marche per la provincia di
Pesaro-Urbino, e di lire 1.200 milioni alla regione Basilicata per le
province di Potenza e Matera.
  2.  All'onere  relativo si provvede con le disponibilita' di cui al
capitolo 7615  della  rubrica  6  dello  stato  di  previsione  della
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri derivanti dall'applicazione
dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576.