Art. 6. 1. Per gli interventi necessari ad assicurare i primi soccorsi compresi quelli disposti dagli enti locali, nonche' per il rimborso degli oneri sostenuti dalle organizzazioni di volontariato, sono erogati i seguenti finanziamenti: al prefetto di Potenza lire 700 milioni; al prefetto di Matera lire 150 milioni; al prefetto di Lecce lire 1,520 miliardi. 2. I prefetti competenti sono tenuti, ai fini della rendicontazione delle spese, all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730. 3. All'onere complessivo di lire 2,370 miliardi si provvede con le disponibilita' del capitolo 7615 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri derivanti dall'applicazione dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576.