Art. 6.
  1.  Per  gli  interventi  necessari  ad assicurare i primi soccorsi
compresi quelli disposti dagli enti locali, nonche' per  il  rimborso
degli  oneri  sostenuti  dalle  organizzazioni  di volontariato, sono
erogati i seguenti finanziamenti:
   al prefetto di Potenza lire 700 milioni;
   al prefetto di Matera lire 150 milioni;
   al prefetto di Lecce lire 1,520 miliardi.
  2. I prefetti competenti sono tenuti, ai fini della rendicontazione
delle spese, all'osservanza delle disposizioni  di  cui  all'art.  13
della legge 28 ottobre 1986, n. 730.
  3.  All'onere complessivo di lire 2,370 miliardi si provvede con le
disponibilita' del capitolo 7615  della  rubrica  6  dello  stato  di
previsione  della  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri derivanti
dall'applicazione dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 12 novembre
1996, n. 576.