Art. 7.
  1.  Il  Dipartimento  della  protezione  civile e' estraneo ad ogni
rapporto  contrattuale  scaturito  dall'applicazione  della  presente
ordinanza   e,   pertanto,  eventuali  oneri  derivanti  da  ritardi,
inadempienze o contenzioso,  a  qualsiasi  titolo  insorgente,  grava
sugli enti attuatori.