Art. 2. La predetta garanzia, a favore delle amministrazioni pubbliche che richiedono al Fondo di rotazione l'erogazione degli anticipi, puo' essere prestata dalle banche, dalle imprese di assicurazioni indicate nella legge 10 giugno 1982, n. 348, e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 novembre 1996 Il Ministro: CIAMPI