Art. 2.
  La  predetta garanzia, a favore delle amministrazioni pubbliche che
richiedono al Fondo di rotazione l'erogazione  degli  anticipi,  puo'
essere prestata dalle banche, dalle imprese di assicurazioni indicate
nella  legge  10 giugno 1982, n. 348, e dagli intermediari finanziari
iscritti nell'elenco speciale  previsto  dall'art.  107  del  decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
  Il  presente  decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 20 novembre 1996
                                                  Il Ministro: CIAMPI