Art. 3.
                     Denuncia dei casi sospetti
  E' fatto obbligo a chiunque di  segnalare  ogni  caso  sospetto  di
infezione  da  virus  della  Vaiolatura  delle  drupacee  al Servizio
fitosanitario  regionale  competente,  che  provvede  ad   effettuare
ispezioni visive ed eventuali analisi virologiche ufficiali.
  Le  regioni  devono  dare  massima divulgazione alla conoscenza dei
sintomi e della pericolosita' del virus.
  La prima comparsa della malattia  in  aree  ritenute  indenni  deve
essere  immediatamente  segnalata,  a  cura  dei Servizi fitosanitari
regionali, al Servizio fitosanitario centrale c/o il Ministero  delle
risorse agricole, alimentari e forestali.
  Il  Servizio  fitosanitario regionale attua tutti gli interventi di
prevenzione piu' idonei ad evitare il diffondersi della malattia.