Art. 3. Denuncia dei casi sospetti E' fatto obbligo a chiunque di segnalare ogni caso sospetto di infezione da virus della Vaiolatura delle drupacee al Servizio fitosanitario regionale competente, che provvede ad effettuare ispezioni visive ed eventuali analisi virologiche ufficiali. Le regioni devono dare massima divulgazione alla conoscenza dei sintomi e della pericolosita' del virus. La prima comparsa della malattia in aree ritenute indenni deve essere immediatamente segnalata, a cura dei Servizi fitosanitari regionali, al Servizio fitosanitario centrale c/o il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. Il Servizio fitosanitario regionale attua tutti gli interventi di prevenzione piu' idonei ad evitare il diffondersi della malattia.