Art. 4. Estirpazione e distruzione piante infette Le piante a dimora risultate infette devono essere estirpate per intero e distrutte in modo da impedire la successiva emissione di polloni, sotto il controllo del Servizio fitosanitario regionale, a cura ed a spese dei proprietari o conduttori a qualunque titolo, al piu' presto e comunque prima della ripresa vegetativa successiva all'accertamento. Ove la percentuale di piante infette risulti uguale o superiore al 10%, il Servizio fitosanitario regionale puo' disporre l'estirpazione e la distruzione anche dell'intero impianto.