Art. 4.
              Estirpazione e distruzione piante infette
  Le piante a dimora risultate infette devono  essere  estirpate  per
intero  e  distrutte  in  modo da impedire la successiva emissione di
polloni, sotto il controllo del Servizio fitosanitario  regionale,  a
cura  ed  a spese dei proprietari o conduttori a qualunque titolo, al
piu' presto e comunque  prima  della  ripresa  vegetativa  successiva
all'accertamento.
  Ove  la percentuale di piante infette risulti uguale o superiore al
10%, il Servizio fitosanitario regionale puo' disporre l'estirpazione
e la distruzione anche dell'intero impianto.