Art. 5.
      Fonti di approvvigionamento del materiale di propagazione
  E' fatto obbligo ai vivaisti che coltivano drupacee suscettibili al
PPV di prelevare il materiale  di  propagazione  da  fonti  accertate
sane, esenti da PPV.
  In  particolare,  le  fonti  nazionali  di  approvvigionamento  del
portainnesto e delle  varieta'  devono  essere  localizzate  in  aree
dichiarate  dal Servizio fitosanitario regionale esenti da focolai di
Sharka per un raggio di  almeno  1  km.  Tali  piante  devono  essere
contrassegnate  dal  vivaista  in  modo  permanente  e  ripetutamente
controllate durante la stagione vegetativa  secondo  le  disposizioni
impartite dal Servizio fitosanitario regionale.
  Il  vivaista  deve  dichiarare  sotto  la propria responsabilita' i
controlli visivi e di laboratorio eseguiti nonche'  la  quantita'  di
materiale   di   moltiplicazione   prelevata   da   ciascuna   pianta
contrassegnata.
  Tale dichiarazione dovra' essere  conservata  presso  la  sede  del
vivaio  per  almeno  5  anni e presentata agli ispettori fitosanitari
quando richiesta.
  I vivaisti che utilizzano materiale di propagazione proveniente  da
Paesi  comunitari  e/o  terzi  devono darne comunicazione al Servizio
fitosanitario  regionale  competente  per  la  predisposizione  degli
opportuni accertamenti.
  I  costitutori  di  nuove  varieta'  di drupacee, prima di cedere a
terzi  a  qualunque  titolo  il  materiale  di  propagazione,  devono
certificare sotto la propria responsabilita' la sanita' almeno per il
PPV.