Art. 5. Fonti di approvvigionamento del materiale di propagazione E' fatto obbligo ai vivaisti che coltivano drupacee suscettibili al PPV di prelevare il materiale di propagazione da fonti accertate sane, esenti da PPV. In particolare, le fonti nazionali di approvvigionamento del portainnesto e delle varieta' devono essere localizzate in aree dichiarate dal Servizio fitosanitario regionale esenti da focolai di Sharka per un raggio di almeno 1 km. Tali piante devono essere contrassegnate dal vivaista in modo permanente e ripetutamente controllate durante la stagione vegetativa secondo le disposizioni impartite dal Servizio fitosanitario regionale. Il vivaista deve dichiarare sotto la propria responsabilita' i controlli visivi e di laboratorio eseguiti nonche' la quantita' di materiale di moltiplicazione prelevata da ciascuna pianta contrassegnata. Tale dichiarazione dovra' essere conservata presso la sede del vivaio per almeno 5 anni e presentata agli ispettori fitosanitari quando richiesta. I vivaisti che utilizzano materiale di propagazione proveniente da Paesi comunitari e/o terzi devono darne comunicazione al Servizio fitosanitario regionale competente per la predisposizione degli opportuni accertamenti. I costitutori di nuove varieta' di drupacee, prima di cedere a terzi a qualunque titolo il materiale di propagazione, devono certificare sotto la propria responsabilita' la sanita' almeno per il PPV.