Art. 6. Campi di piante madri e vivai Nei campi di piante madri ove si riscontri la presenza del virus si deve procedere alla immediata distruzione delle piante infette e sospendere il prelievo del materiale di propagazione dallo stesso campo fino a quando controlli visivi in campo e analisi ufficiali disposte dal Servizio fitosanitario regionale, per tre cicli vegetativi, ne abbiano accertato la sanita'. Dai campi di piante madri ubicati nel raggio di 1 km da un focolaio di PPV non potra' essere prelevato materiale di propagazione sino a quando il focolaio non venga eradicato e comunque solamente dopo specifica autorizzazione del Servizio fitosanitario regionale che condurra' ispezioni visive ed analisi ufficiali per almeno tre anni. Nei vivai ove si riscontri la presenza di piante infette, l'intero assortimento di piante della varieta' o del portainnesto interessato dalla malattia deve essere estirpato e distrutto. Il Servizio fitosanitario regionale dovra' disporre accertamenti sistematici sulle altre piante sensibili presenti nel vivaio prima di autorizzarne la commercializzazione.