Art. 6.
                    Campi di piante madri e vivai
  Nei campi di piante madri ove si riscontri la presenza del virus si
deve procedere alla immediata  distruzione  delle  piante  infette  e
sospendere  il  prelievo  del  materiale di propagazione dallo stesso
campo fino a quando controlli visivi in  campo  e  analisi  ufficiali
disposte   dal   Servizio  fitosanitario  regionale,  per  tre  cicli
vegetativi, ne abbiano accertato la sanita'.
  Dai campi di piante madri ubicati nel raggio di 1 km da un focolaio
di PPV non potra' essere prelevato materiale di propagazione  sino  a
quando  il  focolaio  non  venga  eradicato e comunque solamente dopo
specifica autorizzazione del  Servizio  fitosanitario  regionale  che
condurra' ispezioni visive ed analisi ufficiali per almeno tre anni.
  Nei  vivai ove si riscontri la presenza di piante infette, l'intero
assortimento di piante della varieta' o del portainnesto  interessato
dalla  malattia  deve  essere  estirpato  e  distrutto.  Il  Servizio
fitosanitario  regionale  dovra'  disporre  accertamenti  sistematici
sulle   altre   piante   sensibili   presenti  nel  vivaio  prima  di
autorizzarne la commercializzazione.