Art. 7. Detenzione di piante infette Il Servizio fitosanitario centrale puo' autorizzare, fatte salve le disposizioni del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, la detenzione e manipolazione di piante infette da Plum pox virus per prove o scopi scientifici, nonche' lavori di selezione varietale purche' non compromettano il controllo dell'organismo nocivo e non creino rischi di diffusione dello stesso. E' fatto obbligo a chiunque detenga piante infette da PPV di darne immediata comunicazione al Servizio fitosanitario regionale che ne informera' il Servizio fitosanitano centrale. Le piante infette da PPV devono essere conservate in apposite serre a rete antinsetto. Al termine della loro utilizzazione, esse devono essere distrutte, dandone comunicazione al Servizio fitosanitario regionale competente.