Art. 7.
                    Detenzione di piante infette
  Il Servizio fitosanitario centrale puo' autorizzare, fatte salve le
disposizioni del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, la  detenzione
e manipolazione di piante infette da Plum pox virus per prove o scopi
scientifici,  nonche'  lavori  di  selezione  varietale  purche'  non
compromettano il controllo dell'organismo nocivo e non creino  rischi
di diffusione dello stesso.
  E'  fatto obbligo a chiunque detenga piante infette da PPV di darne
immediata comunicazione al Servizio fitosanitario  regionale  che  ne
informera' il Servizio fitosanitano centrale.
  Le piante infette da PPV devono essere conservate in apposite serre
a rete antinsetto.
  Al  termine della loro utilizzazione, esse devono essere distrutte,
dandone comunicazione al Servizio fitosanitario regionale competente.