Art. 8.
              Commercializzazione di frutti con sintomi
  Le ditte di commercializzazone e le industrie di trasformazione  di
frutti   di   drupacee  devono  segnalare  al  Servizio  fitosanitado
regionale di competenza la  provenienza  di  partite  di  frutta  con
sintomi sospetti della malattia.