Art. 3.
                        Piano di risanamento
   Il  piano  di  risanamento  di  cui  al precedente art. 2 e' cosi'
articolato:
    1)  premessa  generale,  contenente  inquadramento  normativo   e
programmatico regionale ed obiettivi del piano;
    2)  descrizione  complessiva  dell'area  con cartografia in scala
appropriata;
    3) censimento riguardante le sorgenti di rischio;
    4) descrizione dell'area di impatto con relativa cartografia;
    5) metodologia di valutazione previsionale  dei  rischi  presenti
nell'area;
    6)  elementi  di  valutazione  degli squilibri ambientali indotti
nell'area dalla presenza delle sorgenti di rischio;
    7)  risultati   delle   valutazioni   previsionali   quantitative
riguardanti  i  principali  fattori  presenti nell'area: industriale,
trasporti di prodotti industriali  pericolosi  su  strada,  ferrovia,
nave pipe-line, con relativa cartografia;
    8)   risultati  delle  valutazioni  quantitative  dei  principali
fattori di squilibrio ambientali riguardanti l'acqua,  l'aria  ed  il
suolo;
    9)  strategie di intervento atte a ridurre ed eliminare i fattori
di rischio;
    10) programma degli interventi complementari a quelli  prioritari
con elaborazione delle schede per ogni singolo intervento;
    11)  valutazione  dei  risultati  attesi,  in  relazione a quanto
previsto dai commi  3a,  b,  c  dell'art.  23  del  decreto-legge  n.
111/1996;
    12)   piano  economico  finanziario,  comprendente  i  fabbisogni
finanziari   degli   interventi,   gli   strumenti   finanziari,   le
ripartizioni  e  le  quote  di  cofinanziamento a carico dei soggetti
attuatori degli interventi;
    13)  schema  operativo  di  attuazione  del  piano,  comprendente
attivita'  di  coordinamento  dell'attuazione del piano, modalita' di
attuazione, piano di lavoro e tempistica degli interventi,  procedure
di controllo tecnico amministrativo;
    14)  redazione  del  rapporto finale e della relativa cartografia
tematica.