Art. 3. Piano di risanamento Il piano di risanamento di cui al precedente art. 2 e' cosi' articolato: 1) premessa generale, contenente inquadramento normativo e programmatico regionale ed obiettivi del piano; 2) descrizione complessiva dell'area con cartografia in scala appropriata; 3) censimento riguardante le sorgenti di rischio; 4) descrizione dell'area di impatto con relativa cartografia; 5) metodologia di valutazione previsionale dei rischi presenti nell'area; 6) elementi di valutazione degli squilibri ambientali indotti nell'area dalla presenza delle sorgenti di rischio; 7) risultati delle valutazioni previsionali quantitative riguardanti i principali fattori presenti nell'area: industriale, trasporti di prodotti industriali pericolosi su strada, ferrovia, nave pipe-line, con relativa cartografia; 8) risultati delle valutazioni quantitative dei principali fattori di squilibrio ambientali riguardanti l'acqua, l'aria ed il suolo; 9) strategie di intervento atte a ridurre ed eliminare i fattori di rischio; 10) programma degli interventi complementari a quelli prioritari con elaborazione delle schede per ogni singolo intervento; 11) valutazione dei risultati attesi, in relazione a quanto previsto dai commi 3a, b, c dell'art. 23 del decreto-legge n. 111/1996; 12) piano economico finanziario, comprendente i fabbisogni finanziari degli interventi, gli strumenti finanziari, le ripartizioni e le quote di cofinanziamento a carico dei soggetti attuatori degli interventi; 13) schema operativo di attuazione del piano, comprendente attivita' di coordinamento dell'attuazione del piano, modalita' di attuazione, piano di lavoro e tempistica degli interventi, procedure di controllo tecnico amministrativo; 14) redazione del rapporto finale e della relativa cartografia tematica.