Art. 4. Impegno delle parti In attuazione della presente intesa le parti s'impegnano a: gestire unitariamente e collegialmente tutte le problematiche ambientali relative all'area; adeguarsi agli indirizzi del piano nonche' a quelli degli aggiornamenti del piano approvati dal comitato di coordinamento di cui all'art. 5; fornire tempestivamente al comitato di coordinamento di cui all'art. 5 e specificatamente alla segreteria tecnica di tale comitato tutte le informazioni inerenti e rilevanti circa la situazione ambientale nell'area e sull'attuazione del piano; acquisire preliminarmente la valutazione del comitato di coordinamento di cui all'art. 5 per l'adozione di ogni decisione relativa a problematiche ambientali o comunque con implicazioni di carattere ambientale, inerenti l'area e l'attuazione del piano; indirizzare tutte le societa', aziende ed enti che rientrino, in tutto o in parte sotto il controllo di ciascuna delle parti secondo le linee della presente intesa; provvedere a tutto quanto di propria competenza per l'attuazione del piano, con la massima celerita' e senza ritardi di alcun tipo. Le parti si impegnano altresi' ad attenersi a tutto quanto previsto nella presente intesa. Per quanto attiene alle disposizioni di cui al comma 9 dell'art. 23 del citato decreto-legge n. 111/1996, che consentono al Ministero dell'ambiente di utilizzare fino al 2,5% delle risorse disponibili a copertura delle spese di redazione ed attuazione del piano, si conviene: a) che la regione provveda ad affidare ad una societa' di ingegneria specializzata l'incarico di predisporre il piano medesimo sulla base dell'articolazione di cui al precedente art. 2; b) che per la predisposizione del piano venga utilizzata quota parte delle risorse di cui al citato comma 9, art. 23, del decreto-legge n. 111/1996, nella misura di L. 200.000.000 (duecentomilioni) comprensivi di I.V.A.; c) che per l'attuazione del piano la regione possa avvalersi di una segreteria tecnica specializzata composta da personale e strumenti adeguati, per il controllo e la supervisione degli interventi prioritari; d) che per la copertura delle spese necessarie alla costituzione della predetta segreteria tecnica la regione possa utilizzare quota parte delle risorse di cui al piu' volte citato comma 9 dell'art. 23 del decreto-legge n. 111/1996, nella misura di L. 200.000.000 (duecentomilioni).