Art. 4.
                         Impegno delle parti
   In attuazione della presente intesa le parti s'impegnano a:
    gestire  unitariamente  e  collegialmente  tutte le problematiche
ambientali relative all'area;
    adeguarsi  agli  indirizzi  del  piano  nonche'  a  quelli  degli
aggiornamenti  del  piano  approvati dal comitato di coordinamento di
cui all'art. 5;
    fornire tempestivamente  al  comitato  di  coordinamento  di  cui
all'art.  5  e  specificatamente  alla  segreteria  tecnica  di  tale
comitato  tutte  le  informazioni  inerenti  e  rilevanti  circa   la
situazione ambientale nell'area e sull'attuazione del piano;
    acquisire   preliminarmente   la   valutazione  del  comitato  di
coordinamento di cui all'art. 5  per  l'adozione  di  ogni  decisione
relativa  a  problematiche  ambientali o comunque con implicazioni di
carattere ambientale, inerenti l'area e l'attuazione del piano;
    indirizzare tutte le societa', aziende ed enti che rientrino,  in
tutto  o  in parte sotto il controllo di ciascuna delle parti secondo
le linee della presente intesa;
    provvedere a tutto quanto di propria competenza per  l'attuazione
del piano, con la massima celerita' e senza ritardi di alcun tipo.
   Le  parti  si  impegnano  altresi'  ad  attenersi  a  tutto quanto
previsto nella presente intesa.
   Per quanto attiene alle disposizioni di cui al comma  9  dell'art.
23  del citato decreto-legge n. 111/1996, che consentono al Ministero
dell'ambiente di utilizzare fino al 2,5% delle risorse disponibili  a
copertura  delle  spese  di  redazione  ed  attuazione  del piano, si
conviene:
     a) che la regione  provveda  ad  affidare  ad  una  societa'  di
ingegneria  specializzata l'incarico di predisporre il piano medesimo
sulla base dell'articolazione di cui al precedente art. 2;
     b) che per la predisposizione del piano venga  utilizzata  quota
parte  delle  risorse  di  cui  al  citato  comma  9,  art.  23,  del
decreto-legge  n.  111/1996,   nella   misura   di   L.   200.000.000
(duecentomilioni) comprensivi di I.V.A.;
     c)  che per l'attuazione del piano la regione possa avvalersi di
una  segreteria  tecnica  specializzata  composta  da   personale   e
strumenti   adeguati,  per  il  controllo  e  la  supervisione  degli
interventi prioritari;
     d) che per la copertura delle spese necessarie alla costituzione
della predetta segreteria tecnica la regione possa  utilizzare  quota
parte  delle risorse di cui al piu' volte citato comma 9 dell'art. 23
del  decreto-legge  n.  111/1996,  nella  misura  di  L.  200.000.000
(duecentomilioni).