Art. 5. Comitato di coordinamento Allo scopo di assicurare il necessario coordinamento tra i Ministeri interessati, la regione, gli enti locali coinvolti, si conviene di istituire un comitato di coordinamento, di seguito denominato comitato, composto dai rappresentanti delle seguenti Amministrazioni: Ministero dell'ambiente; Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Ministero degli interni; Ministero della sanita'; Dipartimento della protezione civile; regione Emilia-Romagna; provincia di Ravenna; comune di Ravenna. I membri del comitato sono designati con lettera delle Amministrazione sopra indicate entro sessanta giorni dalla data di stipula della presente intesa. Ciascuna parte puo' nominare anche un membro supplente. Con la medesima procedura sono effettuate le eventuali sostituzioni dei componenti del comitato. Il comitato di coordinamento presieduto dal direttore generale del servizio I.A.R. del Ministero dell'ambiente e' costituito con decreto del Ministro dell'ambiente.