Art. 5.
                      Comitato di coordinamento
   Allo  scopo  di  assicurare  il  necessario  coordinamento  tra  i
Ministeri interessati, la regione,  gli  enti  locali  coinvolti,  si
conviene  di  istituire  un  comitato  di  coordinamento,  di seguito
denominato  comitato,  composto  dai  rappresentanti  delle  seguenti
Amministrazioni:
    Ministero dell'ambiente;
    Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
    Ministero degli interni;
    Ministero della sanita';
    Dipartimento della protezione civile;
    regione Emilia-Romagna;
    provincia di Ravenna;
    comune di Ravenna.
   I   membri   del   comitato   sono  designati  con  lettera  delle
Amministrazione sopra indicate entro sessanta giorni  dalla  data  di
stipula  della presente intesa. Ciascuna parte puo' nominare anche un
membro supplente.
   Con  la  medesima   procedura   sono   effettuate   le   eventuali
sostituzioni dei componenti del comitato.
   Il comitato di coordinamento presieduto dal direttore generale del
servizio I.A.R. del Ministero dell'ambiente e' costituito con decreto
del Ministro dell'ambiente.