Art. 6.
                   Compiti e funzioni del comitato
   Il comitato ha le seguenti funzioni:
    e'   la   sede   dell'informazione  tra  le  parti  su  tutte  le
problematiche ambientali dell'area e sull'attuazione del piano;
    valuta lo stato dell'ambiente nell'area e  verifica  l'attuazione
del piano;
    esprime  parere, preliminare all'adozione, su qualsiasi decisione
di competenza  di  ciascuna  delle  parti  relativa  a  problematiche
ambientali  o  comunque con implicazioni ambientali inerenti l'area e
l'attuazione del piano;
    valuta in relazione sia alla definizione delle priorita' sia alle
modalita' tecniche ed economiche gli interventi di cui e' di volta in
volta prevista l'attuazione  sulla  base  delle  risorse  finanziarie
disponibili;
    effettua  la  supervisione  dei  contratti  di  programma e degli
accordi comunicando l'attuazione degli interventi di cui  all'art.  7
della presente intesa;
    opera  come conferenza di servizi nei casi e secondo le modalita'
di cui all'art. 8 della presente intesa;
    il  comitato  si  riunira'  quando  convocato  dal  presidente  e
comunque  almeno  una  volta  ogni  tre  mesi  ed  in ogni caso entro
quindici giorni dalla richiesta scritta di convocazione formulata  da
qualsiasi membro al presidente.
   Le   convocazioni  del  comitato  saranno  fatte  tramite  lettera
raccomandata, telegramma, telex o telefax al domicilio  legale  della
parte almeno sette giorni prima della data della riunione.
   Delle riunioni del comitato verra' tenuto verbale.
   Per  la  validita'  delle  riunioni  del comitato e' necessaria la
presenza della maggioranza  dei  membri  votanti.  Le  decisioni  del
comitato  saranno  prese,  salvo per quanto diversamente previsto nel
presente accordo, a maggioranza dei membri votanti presenti.