Art. 6. Compiti e funzioni del comitato Il comitato ha le seguenti funzioni: e' la sede dell'informazione tra le parti su tutte le problematiche ambientali dell'area e sull'attuazione del piano; valuta lo stato dell'ambiente nell'area e verifica l'attuazione del piano; esprime parere, preliminare all'adozione, su qualsiasi decisione di competenza di ciascuna delle parti relativa a problematiche ambientali o comunque con implicazioni ambientali inerenti l'area e l'attuazione del piano; valuta in relazione sia alla definizione delle priorita' sia alle modalita' tecniche ed economiche gli interventi di cui e' di volta in volta prevista l'attuazione sulla base delle risorse finanziarie disponibili; effettua la supervisione dei contratti di programma e degli accordi comunicando l'attuazione degli interventi di cui all'art. 7 della presente intesa; opera come conferenza di servizi nei casi e secondo le modalita' di cui all'art. 8 della presente intesa; il comitato si riunira' quando convocato dal presidente e comunque almeno una volta ogni tre mesi ed in ogni caso entro quindici giorni dalla richiesta scritta di convocazione formulata da qualsiasi membro al presidente. Le convocazioni del comitato saranno fatte tramite lettera raccomandata, telegramma, telex o telefax al domicilio legale della parte almeno sette giorni prima della data della riunione. Delle riunioni del comitato verra' tenuto verbale. Per la validita' delle riunioni del comitato e' necessaria la presenza della maggioranza dei membri votanti. Le decisioni del comitato saranno prese, salvo per quanto diversamente previsto nel presente accordo, a maggioranza dei membri votanti presenti.