Art. 8.
                       Conferenza dei servizi
    A)   Qualora   qualsiasi   decisione   relativa  a  problematiche
ambientali, o comunque  con  implicazioni  di  carattere  ambientale,
inerenti  l'area  o l'attuazione del piano, e rientrante nell'oggetto
della presente intesa richieda deliberazioni, intese, concerti, nulla
osta o assensi comunque denominati di piu' di una delle parti votanti
che devono emettere gli atti  amministrativi  previsti,  il  comitato
puo'  operare  come  conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti
degli articoli 14 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
   In tali casi le modalita' di convocazione e deliberazione  saranno
quelle di cui all'art. 14 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241.
    B) Nei casi in cui le decisioni di cui alla lettera A) richiedano
anche  di  acquisire  intese, concerti, nulla osta o assensi comunque
denominati di altre amministrazioni pubbliche, oltre alle  parti,  la
conferenza  di servizi sara' estesa a tali amministrazioni secondo le
modalita' di cui all'art. 14 della citata legge  7  agosto  1990,  n.
241.