Art. 8. Conferenza dei servizi A) Qualora qualsiasi decisione relativa a problematiche ambientali, o comunque con implicazioni di carattere ambientale, inerenti l'area o l'attuazione del piano, e rientrante nell'oggetto della presente intesa richieda deliberazioni, intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di piu' di una delle parti votanti che devono emettere gli atti amministrativi previsti, il comitato puo' operare come conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti degli articoli 14 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. In tali casi le modalita' di convocazione e deliberazione saranno quelle di cui all'art. 14 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241. B) Nei casi in cui le decisioni di cui alla lettera A) richiedano anche di acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche, oltre alle parti, la conferenza di servizi sara' estesa a tali amministrazioni secondo le modalita' di cui all'art. 14 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241.