IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi della Calabria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1971, n. 1329 e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 20 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto il decreto rettorale del 1 luglio 1993; Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1995; Vista la proposta formulata dagli organi accademici di questo Ateneo concernente il riordinamento del corso di laurea in chimica; Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza dell'11 ottobre 1996; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi della Calabria, approvato e modificato con i provvedimenti sopra indicati, e ulteriormente modificato come appresso: L'art. 29 del titolo II, sezione II, e' cosi' riformulato: Art. 1. Accesso al corso di laurea L'accesso al corso di laurea e' regolato dalle vigenti disposizioni di legge.