IL RETTORE
  Visto  lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  della Calabria,
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  1  dicembre
1971, n. 1329 e successive modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 20 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30  settembre 1938, n. 1652 e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto il decreto rettorale del 1 luglio 1993;
  Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1995;
  Vista la proposta  formulata  dagli  organi  accademici  di  questo
Ateneo concernente il riordinamento del corso di laurea in chimica;
  Visto  il  parere  espresso  dal  Consiglio universitario nazionale
nell'adunanza dell'11 ottobre 1996;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' degli studi della Calabria, approvato e
modificato  con  i  provvedimenti  sopra  indicati,  e  ulteriormente
modificato come appresso:
  L'art. 29 del titolo II, sezione II, e' cosi' riformulato:
                               Art. 1.
                     Accesso al corso di laurea
  L'accesso al corso di laurea e' regolato dalle vigenti disposizioni
di legge.