Art. 4. Norme transitorie e finali Gli studenti che si sono iscritti con i vecchi ordinamenti possono completare gli studi previsti dai vecchi ordinamenti. Gli studenti dei vecchi ordinamenti possono altresi' optare per proseguire gli studi secondo il presente ordinamento chiedendo la convalida degli esami sostenuti, fatte salve le differenze esistenti tra vecchio e nuovo ordinamento secondo modalita' stabilite dal Consiglio di corso di laurea. Tale opzione puo' essere esercitata fino ad un termine pari alla durata legale del corso di laurea in chimica. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Addi', 25 novembre 1996 Il rettore: FREGA