Art. 4.
                     Norme transitorie e finali
  Gli  studenti che si sono iscritti con i vecchi ordinamenti possono
completare gli studi previsti dai vecchi ordinamenti.
  Gli studenti dei vecchi ordinamenti  possono  altresi'  optare  per
proseguire  gli  studi  secondo  il presente ordinamento chiedendo la
convalida degli esami sostenuti, fatte salve le differenze  esistenti
tra  vecchio  e  nuovo  ordinamento  secondo  modalita' stabilite dal
Consiglio di corso di laurea. Tale  opzione  puo'  essere  esercitata
fino  ad  un  termine  pari alla durata legale del corso di laurea in
chimica.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Addi', 25 novembre 1996
                                                    Il rettore: FREGA