AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di  conversione,  che  di  quelle  richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
   Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni ((...)).
   A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
   Il comma 2 dell'art. 1 della legge  di  conversione  del  presente
decreto  prevede  che:  "Restano  validi  gli atti ed i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli  effetti  prodottisi  ed  i  rapporti
giuridici  sorti sulla base dei decreti-legge 6 febbraio 1996, n. 47,
2 aprile 1996, n. 185, 3 giugno 1996, n. 305  e  2  agosto  1996,  n.
406".  I  DD.LL.  sopracitati,  di  contenuto  pressoche'  analogo al
prcsente decreto, non sono stati convertiti in legge  per  decorrenza
dei   termini   costituzionali  (i  relativi  comunicati  sono  stati
pubblicati,  rispettivamente,  nella  Gazzetta  Ufficiale   -   serie
generale  - n. 82 del 6 aprile 1996, n. 128 del 3 giugno 1996, n. 181
del 3 agosto 1996 e n. 231 del 2 ottobre 1996).
                               Art. 1.
              Incremento e ripianamento degli organici
  1. Per fronteggiare le esigenze del servizio  operativo  del  Corpo
nazionale  dei  vigili del fuoco il relativo organico e' aumentato di
495   unita',   ripartite   nei   profili   professionali    indicati
nell'allegata tabella 1 che fa parte integrante del presente decreto.
  2.   Alla   copertura   delle   vacanze  di  organico  nel  profilo
professionale di vigile  del  fuoco  conseguenti  all'attuazione  del
comma  1  e per quelle che si rendono disponibili fino al 31 dicembre
1998 si  provvede  mediante  utilizzazione  della  graduatoria  degli
idonei  del  concorso  a  588 posti, indetto con decreto del Ministro
dell'interno 20 gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  -
4a  serie  speciale  -  n.  55  del 13 luglio 1993. A tal fine, detta
graduatoria avra' validita' triennale.
  3.  Per  assicurare  la  continuita'  del  reclutamento nel profilo
professionale di vigile  del  fuoco,  il  Ministero  dell'interno  e'
autorizzato   a  bandire,  fatte  salve  le  riserve  previste  dalle
disposizioni vigenti, pubblici concorsi per la  copertura  dei  posti
che  si  rendono  disponibili  a decorrere dal 31 dicembre 1998. Tali
concorsi dovranno  inoltre  prevedere  una  riserva  di  posti,  pari
complessivamente  al  25  per  cento  dei posti vacanti, per i vigili
volontari in servizio presso  gli  appositi  distaccamenti  e  per  i
vigili iscritti nei quadri del personale volontario che alla data del
bando  abbiano  prestato  servizio  per  non meno di sessanta giorni,
fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso al  profilo
professionale  di  vigile  del  fuoco.  Le  graduatorie dei candidati
risultati idonei possono essere utilizzate, ai fini del reclutamento,
per tre anni dall'approvazione. In via transitoria, fino alla data di
entrata in vigore dei regolamenti previsti dall'articolo 3, comma 65,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, una quota pari al 35 per  cento
di detti posti e' riservata ai volontari delle Forze armate congedati
senza  demerito,  sempre che siano in possesso dei requisiti previsti
per l'assunzione nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  4. Per garantire l'organizzazione  dei  servizi,  l'amministrazione
puo' disporre procedure di mobilita' in deroga ai tempi di permanenza
nella   sede   previsti   per   il   personale  di  nuova  assunzione
dall'articolo 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,  n.  29,  e
successive modificazioni.
  5.  Per  assicurare  la  continuita'  del  reclutamento  nei  ruoli
dell'area operativa tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
il Ministero dell'interno e' autorizzato a bandire pubblici  concorsi
per la copertura dei posti che si rendono disponibili a decorrere dal
31 dicembre dell'anno successivo a quello di pubblicazione di ciascun
bando.  La  graduatoria  dei  candidati  risultati idonei puo' essere
utilizzata, ai fini del  reclutamento,  fino  all'approvazione  della
graduatoria   relativa   ai  candidati  del  concorso  successivo  e,
comunque, per non oltre tre anni.
  6. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
legge  di  conversione  del presente decreto, viene emanato, ai sensi
dell'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  il
regolamento  recante  norme  sul  "reclutamento,  sull'avanzamento  e
sull'impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei  vigili
del  fuoco",  in  attuazione  dell'articolo 13 della legge 8 dicembre
1970, n. 996.
  7. I dirigenti del ruolo tecnico del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco possono essere destinati allo svolgimento di funzioni ispettive
nell'interesse  del  Corpo  nazionale.  Le  procedure  relative  sono
stabilite  con  decreto  del Ministro dell'interno, da emanarsi entro
sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto.
 
          Riferimenti normativi:
             (a) La legge 24 dicembre 1993, n. 537, reca: "Interventi
          correttivi  di finanza pubblica". Si trascrive il testo del
          comma 65 del relativo art. 3: "65. Il Governo emana,  entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore della
          presente legge, uno o piu' regolamenti, ai sensi  dell'art.
          17,  comma  2,  della  legge  23  agosto  1988, n. 400, per
          disciplinare ferme di tre o cinque anni ed  incentivare  il
          reclutamento  di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e
          successive modificazioni, riservando ai volontari congedati
          senza  demerito  l'accesso  alle  carriere  iniziali  nella
          Difesa, nei Corpi armati e nel Corpo militare  della  Croce
          rossa.  Nell'Arma dei carabinieri, nella Guardia di finanza
          e  nel Corpo forestale dello Stato, l'accesso alle carriere
          iniziali e' assicurato in misura non superiore  al  60  per
          cento  dei  posti disponibili. Nella Polizia di Stato e nel
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco la predetta misura  e'
          ridotta  al  35  per  cento.  La riserva di cui all'art. 19
          della predetta legge n. 958 del 1986 e' elevata  per  tutte
          le  categorie al 20 per cento. I regolamenti attuativi sono
          sottoposti   al   parere   delle   competenti   commissioni
          permanenti  della  Camera  dei  deputati e del Senato della
          Repubblica".
             La legge 24 dicembre 1986, n.  958,  sopracitata,  reca:
          "Norme  sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva
          prolungata". Si trascrive il testo del relativo art. 19:
             "Art. 19 (Assunzioni). -  1. L'art. 30  della  legge  31
          maggio 1975, n. 191, e' sostituito dal seguente:
             'Art.   30.  -  Ferme  restando  le  aliquote  di  posti
          spettanti  ai   soggetti   aventi   titolo   all'assunzione
          obbligatoria, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, e
          successive  modificazioni,  le amministrazioni dello Stato,
          delle  regioni  e  delle  province,  nonche'   dei   comuni
          superiori  a  150.000 abitanti, sono obbligate ad assumere,
          nel limite del cinque per cento  delle  assunzioni  annuali
          degli  impiegati  e  del  dieci  per cento delle assunzioni
          annuali  degli  operai,  i  militari  in  ferma   di   leva
          prolungata  ed  i  volontari  specializzati delle tre Forze
          armate congedati senza demerito al termine  della  ferma  o
          rafferma contratte.
             Se  alle  assunzioni si provvede per concorso la riserva
          dei posti di cui al comma primo, opera sui  posti  messi  a
          concorso.   Se   l'assunzione   e'  fatta  senza  concorso,
          all'accertamento dell'idoneita' professionale  si  provvede
          mediante apposita prova.
             La  domanda  di assunzione deve essere presentata a pena
          di decadenza entro un anno dalla data del  collocamento  in
          congedo.
             I  bandi  di  concorso,  o  comunque i provvedimenti che
          prevedano assunzioni di personale, emanati dalle  pubbliche
          amministrazioni   di   cui  al  primo  comma  del  presente
          articolo, debbono recare l'attestazione dei posti riservati
          agli aventi diritto di cui allo stesso primo comma.
             Il Ministero della difesa  agevola  il  collocamento  al
          lavoro  dei  militari  in  ferma  di leva prolungata che si
          trovino nelle condizioni previste dal presente articolo.
             Il Ministero della difesa agevola altresi'  l'avviamento
          al  lavoro  degli ufficiali che terminano senza demerito la
          ferma di cui all'art.  37 della legge 20 settembre 1980, n.
          574, e successive modificazioni, nell'ambito delle  riserve
          di  posti loro concesse ai sensi dell'art.  40 della stessa
          legge.
             Le  amministrazioni  di  cui al primo comma del presente
          articolo e al secondo comma del citato art. 40 della  legge
          20  settembre  1980,  n.    574, trasmettono alla Direzione
          generale delle provvidenze per il personale  del  Ministero
          della  difesa  copia  dei  bandi di concorso o comunque dei
          provvedimenti  che  prevedono   assunzioni   di   personale
          nonche',  entro  il  mese  di  gennaio  di ciascun anno, un
          prospetto delle assunzioni operate ai  sensi  del  presente
          articolo nel corso dell'anno precedente.
             Le   qualifiche   professionali  e  le  specializzazioni
          acquisite durante la ferma di  leva  prolungata,  attestate
          con   diploma  rilasciato  dall'ente  militare  competente,
          costituiscono titolo per l'iscrizione nelle liste ordinarie
          e speciali di collocamento'.
             2. Ai fini delle assunzioni di  cui  all'art.  30  della
          legge  31  maggio 1975, n. 191, come modificato dal comma 1
          del presente  articolo,  si  considerano  anche  valide  le
          qualifiche professionali e le specializzazioni acquisite ai
          sensi dell'art. 17 della presente legge".
              (b)   Il   D.Lgs.   3   febbraio  1993,  n.  29,  reca:
          "Razionalizzazione        dell'organizzazione         delle
          amministrazioni  pubbliche  e revisione della disciplina in
          materia di pubblico impiego,  a  norma  dell'art.  2  della
          legge  23  ottobre 1992, n. 421". Si trascrive il testo del
          relativo art. 43, come sostituito dall'art. 20  del  D.Lgs.
          n. 546/1993:
             "Art. 43 (Assunzione e sede di prima destinazione). - 1.
          Agli   assunti   all'impiego   presso   le  amministrazioni
          pubbliche si applicano le disposizioni dell'art. 7, commi 5
          e 6, della legge 22 agosto 1985, n. 444.
             2. Salva la possibilita' dei  trasferimenti  di  ufficio
          nei casi previsti dalla legge, il personale di cui al comma
          1  e'  tenuto  a permanere nella sede di prima destinazione
          per un periodo non inferiore a sette anni, con l'esclusione
          in tale periodo della possibilita' di  comando  o  distacco
          presso   sedi   con   dotazioni  organiche  complete  nella
          qualifica posseduta. Non puo' essere inoltre attivato alcun
          comando o distacco ove la sede di prima destinazione  abbia
          posti  vacanti  nella  qualifica  posseduta,  salvo  che il
          dirigente   dalla   sede   di   appartenza   lo    consenta
          espressamente".
             Si  riporta  il  testo  dell'art.  7, commi 5 e 6, della
          legge  n.    444/1985  (Provvedimenti  intesi  al  sostegno
          dell'occupazione  mediante  copertura dei posti disponibili
          nelle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo
          e negli enti locali), sopracitati:
             "La presentazione dei documenti di  rito  attestanti  il
          possesso   dei   requisiti   richiesti   per   l'ammissione
          all'impiego pubblico dovra' avvenire entro il primo mese di
          servizio.
             I nuovi assunti saranno invitati a  regolarizzare  entro
          trenta  giorni,  a  pena  di  decadenza,  la documentazione
          incompleta o affetta da vizio sanabile".
              (c)  Il testo dell'intero art. 17 della legge 23 agosto
          1988, n.   400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n.
          29, e' il seguente:
             "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del  Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati i regolamenti per disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
               c) le materie in cui manchi la disciplina da parte  di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)  l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
             e) (soppressa).
             2. Con decreto del Presidente della  Repubblica,  previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio di Stato,  sono  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione  delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
             3. Con  decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente  conferisca  tale potere.   Tali regolamenti,
          per materie di competenza di piu' Ministri, possono  essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
             4. I regolamenti di cui al  comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale ".
             (d) La legge 8 dicembre 1970, n. 996, reca:  "Norme  sul
          soccorso   e   l'assistenza  alle  popolazioni  colpite  da
          calamita'". Si trascrive il testo del relativo art. 13:
             "Art.  13.  -  Il  Ministero  dell'interno  provvede  al
          reclutamento  del  personale  volontario  fra  i  cittadini
          italiani  che  ne facciano domanda e che, oltre a tutti gli
          altri  requisiti  previsti  dal   regolamento   del   Corpo
          nazionale  dei  vigili  del fuoco, non abbiano superato gli
          anni 40 se ufficiali e gli anni 30 se vigili.
             Il personale  volontario  e'  iscritto  nei  quadri  dei
          comandi provinciali in ordine di grado e di anzianita'.
             Le   norme  sull'avanzamento  del  personale  volontario
          saranno stabilite dal regolamento del Corpo  nazionale  dei
          vigili del fuoco.
             Fino  a  quando  non  sara'  emanato  tale  regolamento,
          continuano   ad   applicarsi,   per   il   reclutamento   e
          l'avanzamento  del  personale volontario, per quanto non in
          contrasto con le successive norme di legge, le disposizioni
          del regio decreto 16 marzo 1942, n. 699.
             L'art. 69  della  legge  13  maggio  1961,  n.  469,  e'
          abrogato".
             Il R.D. 16 marzo 1942, n. 699, sopracitato, reca: "Norme
          sullo  stato  giuridico  e  sul  trattamento  economico del
          personale non statale del Corpo nazionale  dei  vigili  del
          fuoco".
             Si trascrive il testo dell'art. 69 della citata legge 13
          maggio  1961,  n. 469 (Ordinamento dei servizi antincendi e
          del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato  giuridico
          e  trattamento  economico  del personale dei sottufficiali,
          vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei  vigili  del
          fuoco).
             "Art.  69.  -  Il  Ministero  dell'interno  provvede  al
          reclutamento del personale volontario del  Corpo  nazionale
          dei vigili del fuoco.
             Il personale che ha prestato servizio ausiliario di leva
          ai sensi della legge 13 ottobre 1950, n. 913, e' chiamato a
          far parte del personale volontario".