AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni ((...)). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 6 febbraio 1996, n. 47, 2 aprile 1996, n. 185, 3 giugno 1996, n. 305 e 2 agosto 1996, n. 406". I DD.LL. sopracitati, di contenuto pressoche' analogo al prcsente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 82 del 6 aprile 1996, n. 128 del 3 giugno 1996, n. 181 del 3 agosto 1996 e n. 231 del 2 ottobre 1996). Art. 1. Incremento e ripianamento degli organici 1. Per fronteggiare le esigenze del servizio operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco il relativo organico e' aumentato di 495 unita', ripartite nei profili professionali indicati nell'allegata tabella 1 che fa parte integrante del presente decreto. 2. Alla copertura delle vacanze di organico nel profilo professionale di vigile del fuoco conseguenti all'attuazione del comma 1 e per quelle che si rendono disponibili fino al 31 dicembre 1998 si provvede mediante utilizzazione della graduatoria degli idonei del concorso a 588 posti, indetto con decreto del Ministro dell'interno 20 gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 55 del 13 luglio 1993. A tal fine, detta graduatoria avra' validita' triennale. 3. Per assicurare la continuita' del reclutamento nel profilo professionale di vigile del fuoco, il Ministero dell'interno e' autorizzato a bandire, fatte salve le riserve previste dalle disposizioni vigenti, pubblici concorsi per la copertura dei posti che si rendono disponibili a decorrere dal 31 dicembre 1998. Tali concorsi dovranno inoltre prevedere una riserva di posti, pari complessivamente al 25 per cento dei posti vacanti, per i vigili volontari in servizio presso gli appositi distaccamenti e per i vigili iscritti nei quadri del personale volontario che alla data del bando abbiano prestato servizio per non meno di sessanta giorni, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso al profilo professionale di vigile del fuoco. Le graduatorie dei candidati risultati idonei possono essere utilizzate, ai fini del reclutamento, per tre anni dall'approvazione. In via transitoria, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dall'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, una quota pari al 35 per cento di detti posti e' riservata ai volontari delle Forze armate congedati senza demerito, sempre che siano in possesso dei requisiti previsti per l'assunzione nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 4. Per garantire l'organizzazione dei servizi, l'amministrazione puo' disporre procedure di mobilita' in deroga ai tempi di permanenza nella sede previsti per il personale di nuova assunzione dall'articolo 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. 5. Per assicurare la continuita' del reclutamento nei ruoli dell'area operativa tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Ministero dell'interno e' autorizzato a bandire pubblici concorsi per la copertura dei posti che si rendono disponibili a decorrere dal 31 dicembre dell'anno successivo a quello di pubblicazione di ciascun bando. La graduatoria dei candidati risultati idonei puo' essere utilizzata, ai fini del reclutamento, fino all'approvazione della graduatoria relativa ai candidati del concorso successivo e, comunque, per non oltre tre anni. 6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, viene emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento recante norme sul "reclutamento, sull'avanzamento e sull'impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco", in attuazione dell'articolo 13 della legge 8 dicembre 1970, n. 996. 7. I dirigenti del ruolo tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono essere destinati allo svolgimento di funzioni ispettive nell'interesse del Corpo nazionale. Le procedure relative sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Riferimenti normativi: (a) La legge 24 dicembre 1993, n. 537, reca: "Interventi correttivi di finanza pubblica". Si trascrive il testo del comma 65 del relativo art. 3: "65. Il Governo emana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' regolamenti, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare ferme di tre o cinque anni ed incentivare il reclutamento di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, riservando ai volontari congedati senza demerito l'accesso alle carriere iniziali nella Difesa, nei Corpi armati e nel Corpo militare della Croce rossa. Nell'Arma dei carabinieri, nella Guardia di finanza e nel Corpo forestale dello Stato, l'accesso alle carriere iniziali e' assicurato in misura non superiore al 60 per cento dei posti disponibili. Nella Polizia di Stato e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco la predetta misura e' ridotta al 35 per cento. La riserva di cui all'art. 19 della predetta legge n. 958 del 1986 e' elevata per tutte le categorie al 20 per cento. I regolamenti attuativi sono sottoposti al parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica". La legge 24 dicembre 1986, n. 958, sopracitata, reca: "Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata". Si trascrive il testo del relativo art. 19: "Art. 19 (Assunzioni). - 1. L'art. 30 della legge 31 maggio 1975, n. 191, e' sostituito dal seguente: 'Art. 30. - Ferme restando le aliquote di posti spettanti ai soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, le amministrazioni dello Stato, delle regioni e delle province, nonche' dei comuni superiori a 150.000 abitanti, sono obbligate ad assumere, nel limite del cinque per cento delle assunzioni annuali degli impiegati e del dieci per cento delle assunzioni annuali degli operai, i militari in ferma di leva prolungata ed i volontari specializzati delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contratte. Se alle assunzioni si provvede per concorso la riserva dei posti di cui al comma primo, opera sui posti messi a concorso. Se l'assunzione e' fatta senza concorso, all'accertamento dell'idoneita' professionale si provvede mediante apposita prova. La domanda di assunzione deve essere presentata a pena di decadenza entro un anno dalla data del collocamento in congedo. I bandi di concorso, o comunque i provvedimenti che prevedano assunzioni di personale, emanati dalle pubbliche amministrazioni di cui al primo comma del presente articolo, debbono recare l'attestazione dei posti riservati agli aventi diritto di cui allo stesso primo comma. Il Ministero della difesa agevola il collocamento al lavoro dei militari in ferma di leva prolungata che si trovino nelle condizioni previste dal presente articolo. Il Ministero della difesa agevola altresi' l'avviamento al lavoro degli ufficiali che terminano senza demerito la ferma di cui all'art. 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, e successive modificazioni, nell'ambito delle riserve di posti loro concesse ai sensi dell'art. 40 della stessa legge. Le amministrazioni di cui al primo comma del presente articolo e al secondo comma del citato art. 40 della legge 20 settembre 1980, n. 574, trasmettono alla Direzione generale delle provvidenze per il personale del Ministero della difesa copia dei bandi di concorso o comunque dei provvedimenti che prevedono assunzioni di personale nonche', entro il mese di gennaio di ciascun anno, un prospetto delle assunzioni operate ai sensi del presente articolo nel corso dell'anno precedente. Le qualifiche professionali e le specializzazioni acquisite durante la ferma di leva prolungata, attestate con diploma rilasciato dall'ente militare competente, costituiscono titolo per l'iscrizione nelle liste ordinarie e speciali di collocamento'. 2. Ai fini delle assunzioni di cui all'art. 30 della legge 31 maggio 1975, n. 191, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si considerano anche valide le qualifiche professionali e le specializzazioni acquisite ai sensi dell'art. 17 della presente legge". (b) Il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421". Si trascrive il testo del relativo art. 43, come sostituito dall'art. 20 del D.Lgs. n. 546/1993: "Art. 43 (Assunzione e sede di prima destinazione). - 1. Agli assunti all'impiego presso le amministrazioni pubbliche si applicano le disposizioni dell'art. 7, commi 5 e 6, della legge 22 agosto 1985, n. 444. 2. Salva la possibilita' dei trasferimenti di ufficio nei casi previsti dalla legge, il personale di cui al comma 1 e' tenuto a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a sette anni, con l'esclusione in tale periodo della possibilita' di comando o distacco presso sedi con dotazioni organiche complete nella qualifica posseduta. Non puo' essere inoltre attivato alcun comando o distacco ove la sede di prima destinazione abbia posti vacanti nella qualifica posseduta, salvo che il dirigente dalla sede di appartenza lo consenta espressamente". Si riporta il testo dell'art. 7, commi 5 e 6, della legge n. 444/1985 (Provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e negli enti locali), sopracitati: "La presentazione dei documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico dovra' avvenire entro il primo mese di servizio. I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni, a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile". (c) Il testo dell'intero art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (soppressa). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale ". (d) La legge 8 dicembre 1970, n. 996, reca: "Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamita'". Si trascrive il testo del relativo art. 13: "Art. 13. - Il Ministero dell'interno provvede al reclutamento del personale volontario fra i cittadini italiani che ne facciano domanda e che, oltre a tutti gli altri requisiti previsti dal regolamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, non abbiano superato gli anni 40 se ufficiali e gli anni 30 se vigili. Il personale volontario e' iscritto nei quadri dei comandi provinciali in ordine di grado e di anzianita'. Le norme sull'avanzamento del personale volontario saranno stabilite dal regolamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Fino a quando non sara' emanato tale regolamento, continuano ad applicarsi, per il reclutamento e l'avanzamento del personale volontario, per quanto non in contrasto con le successive norme di legge, le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 699. L'art. 69 della legge 13 maggio 1961, n. 469, e' abrogato". Il R.D. 16 marzo 1942, n. 699, sopracitato, reca: "Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale non statale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco". Si trascrive il testo dell'art. 69 della citata legge 13 maggio 1961, n. 469 (Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). "Art. 69. - Il Ministero dell'interno provvede al reclutamento del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il personale che ha prestato servizio ausiliario di leva ai sensi della legge 13 ottobre 1950, n. 913, e' chiamato a far parte del personale volontario".