Art. 1-bis.
Personale  dell'area  del supporto amministrativo-contabile del Corpo
   nazionale dei vigili del fuoco
(( 1. Per le esigenze connesse alle attivita' di supporto          ))
(( amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del     ))
(( fuoco, il Ministro dell'interno e' autorizzato a provvedere,    ))
(( con proprio decreto, all'inquadramento, a copertura delle       ))
(( vacanze di organico esistenti e, ove occorra, in soprannumero   ))
(( riassorbibile con le future vacanze, nei profili professionali  ))
(( dell'area del supporto amministrativo-contabile del personale   ))
(( di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 28 ottobre 1986,   ))
(( n. 730, e successive modificazioni, in servizio alla data di    ))
(( entrata in vigore del presente decreto nonche' nel limite       ))
(( massimo di dieci unita', del personale delle amministrazioni    ))
(( dello Stato anche ad ordinamento autonomo che, nel quinquennio  ))
(( antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto,  ))
(( abbia prestato servizio presso uffici dipendenti dal Ministero  ))
(( dell'interno in posizione di comando per un periodo             ))
(( continuativo non inferiore ad un anno.                          ))
(( 2. Ai fini indicati nel comma 1, il personale interessato e'    ))
(( tenuto a presentare apposita domanda nel termine di sessanta    ))
(( giorni dalla data di entrata in vigore della legge di           ))
(( conversione del presente decreto e, qualora il numero delle     ))
(( istanze presentate dal personale comandato superi il limite dei ))
(( posti indicati nel medesimo comma, il relativo inquadramento e' ))
(( disposto secondo il criterio della maggiore anzianita' di       ))
(( servizio posseduta alla data di entrata in vigore del presente  ))
(( decreto.                                                        ))
(( 3. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2,       ))
(( valutato in lire 175 milioni per l'anno 1996 ed in lire 530     ))
(( milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998 e a regime, si      ))
(( provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai     ))
(( fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello   ))
(( stato di previsione del Ministero del tesoro, parzialmente      ))
(( utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del       ))
(( Consiglio dei Ministri, con riferimento alla finalizzazione:    ))
(( "Contributo statale alle associazioni nazionali di promozione   ))
(( sociale".                                                       ))
 
          Riferimenti normativi:
             (a) Si trascrive il testo del comma 4 dell'art. 10 della
          legge 28 ottobre 1986, n. 730 (Disposizioni in  materia  di
          calamita'  naturali):    "4. Per assicurare il collegamento
          con i  comitati  regionali  della  protezione  civile,  che
          continuano  ad  esercitare  esclusivamente  le attribuzioni
          previste dall'art. 9 del D.P.R. 6 febbraio 1981, n. 66,  ed
          il  funzionamento  degli  uffici di protezione civile delle
          prefetture cui sono  assegnati  gli  ufficiali  di  cui  al
          decreto-legge  19  dicembre  1984, n. 857, convertito dalla
          legge 17  febbraio  1985,  n.    18,  il  Ministro  per  il
          coordinamento  della  protezione  civile e' autorizzato, in
          deroga alle vigenti disposizioni, ad avvalersi di personale
          ausiliario,  d'ordine  e  di  concetto,   nel   numero   di
          centosessanta unita', da convenzionare a tempo determinato.
          Il  relativo  onere,  valutato  in lire 2.500 milioni, e' a
          carico del fondo per la protezione civile".
             Si riporta il testo integrale dell'art. 9 del  D.P.R.  6
          febbraio 1981, n. 66 (Regolamento di esecuzione della legge
          8  dicembre  1970,  n.  996,  recante  norme sul soccorso e
          l'assistenza  alle  popolazioni  colpite   da   calamita'),
          sopracitato:
             "Art.  9  (Comitati regionali: competenze). - I comitati
          regionali, in  conformita'  di  quanto  previsto  ai  commi
          quarto  e  quinto dell'art.  7 della legge 8 dicembre 1970,
          n. 996, ed in armonia con gli indirizzi di  sviluppo  e  di
          pianificazione     predisposti     dagli    organi    della
          pianificazione economica:
              1) studiano e fanno proposte circa i provvedimenti atti
          ad evitare o  ridurre  le  probabilita'  dell'insorgere  di
          calamita' naturali o catastrofi, sulla base delle eventuali
          proposte formulate dalle regioni;
              2)  predispongono  i  programmi  relativi al contributo
          della regione e degli enti locali all'azione di soccorso in
          caso di calamita' naturali o catastrofi, specie per  quanto
          concerne  l'assistenza  generica, sanitaria ed ospedaliera,
          il rapido ripristino della viabilita' delle  strade,  degli
          acquedotti  e  delle  altre  opere  pubbliche  di interesse
          regionale, tenuto conto delle eventuali proposte  formulate
          dalle regioni;
              3)  determinano, in relazione ai programmi di cui al n.
          2), gli organismi regionali e gli enti locali tenuti a dare
          il loro apporto agli organi ordinari e  straordinari  della
          protezione  civile,  specificandone  le disponibilita' ed i
          mezzi.
             I programmi di cui al n.  2)  divengono  operativi  dopo
          trenta  giorni  dalla  comunicazione, a cura del segretario
          del comitato, agli organi deliberativi della regione".
             Il  D.L.  19  dicembre  1984,   n.   857,   sopracitato,
          convertito  dalla  legge  17  febbraio  1985,  n. 18, reca:
          "Trattenimento in servizio dei colonnelli delle  tre  Forze
          armate e della Guardia di finanza richiamati o mantenuti in
          servizio  ai  sensi dell'art. 1 della legge 10 maggio 1983,
          n. 186".