Art. 1-bis. Personale dell'area del supporto amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (( 1. Per le esigenze connesse alle attivita' di supporto )) (( amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del )) (( fuoco, il Ministro dell'interno e' autorizzato a provvedere, )) (( con proprio decreto, all'inquadramento, a copertura delle )) (( vacanze di organico esistenti e, ove occorra, in soprannumero )) (( riassorbibile con le future vacanze, nei profili professionali )) (( dell'area del supporto amministrativo-contabile del personale )) (( di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 28 ottobre 1986, )) (( n. 730, e successive modificazioni, in servizio alla data di )) (( entrata in vigore del presente decreto nonche' nel limite )) (( massimo di dieci unita', del personale delle amministrazioni )) (( dello Stato anche ad ordinamento autonomo che, nel quinquennio )) (( antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto, )) (( abbia prestato servizio presso uffici dipendenti dal Ministero )) (( dell'interno in posizione di comando per un periodo )) (( continuativo non inferiore ad un anno. )) (( 2. Ai fini indicati nel comma 1, il personale interessato e' )) (( tenuto a presentare apposita domanda nel termine di sessanta )) (( giorni dalla data di entrata in vigore della legge di )) (( conversione del presente decreto e, qualora il numero delle )) (( istanze presentate dal personale comandato superi il limite dei )) (( posti indicati nel medesimo comma, il relativo inquadramento e' )) (( disposto secondo il criterio della maggiore anzianita' di )) (( servizio posseduta alla data di entrata in vigore del presente )) (( decreto. )) (( 3. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2, )) (( valutato in lire 175 milioni per l'anno 1996 ed in lire 530 )) (( milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998 e a regime, si )) (( provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai )) (( fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello )) (( stato di previsione del Ministero del tesoro, parzialmente )) (( utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del )) (( Consiglio dei Ministri, con riferimento alla finalizzazione: )) (( "Contributo statale alle associazioni nazionali di promozione )) (( sociale". ))
Riferimenti normativi: (a) Si trascrive il testo del comma 4 dell'art. 10 della legge 28 ottobre 1986, n. 730 (Disposizioni in materia di calamita' naturali): "4. Per assicurare il collegamento con i comitati regionali della protezione civile, che continuano ad esercitare esclusivamente le attribuzioni previste dall'art. 9 del D.P.R. 6 febbraio 1981, n. 66, ed il funzionamento degli uffici di protezione civile delle prefetture cui sono assegnati gli ufficiali di cui al decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 857, convertito dalla legge 17 febbraio 1985, n. 18, il Ministro per il coordinamento della protezione civile e' autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni, ad avvalersi di personale ausiliario, d'ordine e di concetto, nel numero di centosessanta unita', da convenzionare a tempo determinato. Il relativo onere, valutato in lire 2.500 milioni, e' a carico del fondo per la protezione civile". Si riporta il testo integrale dell'art. 9 del D.P.R. 6 febbraio 1981, n. 66 (Regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamita'), sopracitato: "Art. 9 (Comitati regionali: competenze). - I comitati regionali, in conformita' di quanto previsto ai commi quarto e quinto dell'art. 7 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, ed in armonia con gli indirizzi di sviluppo e di pianificazione predisposti dagli organi della pianificazione economica: 1) studiano e fanno proposte circa i provvedimenti atti ad evitare o ridurre le probabilita' dell'insorgere di calamita' naturali o catastrofi, sulla base delle eventuali proposte formulate dalle regioni; 2) predispongono i programmi relativi al contributo della regione e degli enti locali all'azione di soccorso in caso di calamita' naturali o catastrofi, specie per quanto concerne l'assistenza generica, sanitaria ed ospedaliera, il rapido ripristino della viabilita' delle strade, degli acquedotti e delle altre opere pubbliche di interesse regionale, tenuto conto delle eventuali proposte formulate dalle regioni; 3) determinano, in relazione ai programmi di cui al n. 2), gli organismi regionali e gli enti locali tenuti a dare il loro apporto agli organi ordinari e straordinari della protezione civile, specificandone le disponibilita' ed i mezzi. I programmi di cui al n. 2) divengono operativi dopo trenta giorni dalla comunicazione, a cura del segretario del comitato, agli organi deliberativi della regione". Il D.L. 19 dicembre 1984, n. 857, sopracitato, convertito dalla legge 17 febbraio 1985, n. 18, reca: "Trattenimento in servizio dei colonnelli delle tre Forze armate e della Guardia di finanza richiamati o mantenuti in servizio ai sensi dell'art. 1 della legge 10 maggio 1983, n. 186".