Art. 1-ter.
                      Interpretazione autentica
(( 1. Le indennita' di rischio corrisposte agli appartenenti ai    ))
(( Corpi dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e  ))
(( di Bolzano, sulle quali siano o siano stati corrisposti i       ))
(( relativi contributi previdenziali, non sono ricomprese tra      ))
(( quelle escluse dalla retribuzione annua contributiva di cui al  ))
(( disposto dell'articolo 16, terzo comma, della legge 5 dicembre  ))
(( 1959, n. 1077, a partire dalla data di applicazione alle        ))
(( prestazioni previdenziali del Corpo nazionale dei vigili del    ))
(( fuoco del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio     ))
(( 1987, n. 269.                                                   ))
 
          Riferimenti normativi:
              (a)  Si trascrive il testo del terzo comma dell'art. 16
          della legge 5 dicembre 1959,  n.  1077  (Miglioramento  del
          trattamento  di  quiescenza ed adeguamento delle pensioni a
          carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti
          locali facenti parte degli istituti di previdenza presso il
          Ministero del tesoro):
             "In nessun caso sono da comprendersi nella  retribuzione
          annua contributiva:
              i   compensi   per   lavoro   straordinario   anche  se
          corrisposti in forma forfettaria fissa;
              i compensi per lavori di carattere eccezionale;
              le quote o assegni aggiuntivi dovuti per i familiari  a
          carico;
              le  indennita'  comunque  corrisposte  in  relazione ai
          diritti di segreteria  previsti  dall'art.  205  del  testo
          unico  della  legge  comunale  e provinciale, approvato con
          regio  decreto  3  marzo  1934,  n.    383,  e   successive
          modificazioni;
              le indennita' di carica o di grado;
              le eventuali indennita' invernali;
              le indennita' o gli assegni corrisposti, interamente od
          in parte, a titolo di rimborso spese oppure in relazione ai
          disagi   o  ai  rischi  connessi  a  particolari  attivita'
          lavorative dell'iscritto;
              gli altri assegni analoghi a quelli sopra indicati".
             L'art. 205  del  testo  unico  della  legge  comunale  e
          provinciale,  approvato  con  R.D.  3  marzo  1934, n. 383,
          sopracitato, cosi' recita:
             "Art. 205. -  E'  obbligatoria  in  tutti  i  comuni  la
          riscossione  dei  diritti  di  segreteria, da effettuarsi a
          mezzo di marche segnatasse,  in  conformita'  alla  tabella
          annessa  al  regolamento  per  la esecuzione della presente
          legge.
             Il   provento   dei   diritti  stessi  e'  ripartito  in
          conformita' alla tabella D annessa alla presente legge".
              (b) Il D.P.R. 18 maggio  1987,  n.  269,  reca:  "Norme
          risultanti    dalla    disciplina   prevista   dall'accordo
          sindacale, per il triennio 1985-87, riguardante il comparto
          del   personale   dipendente   dalle   aziende   e    dalle
          amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo".