Art. 1-ter. Interpretazione autentica (( 1. Le indennita' di rischio corrisposte agli appartenenti ai )) (( Corpi dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e )) (( di Bolzano, sulle quali siano o siano stati corrisposti i )) (( relativi contributi previdenziali, non sono ricomprese tra )) (( quelle escluse dalla retribuzione annua contributiva di cui al )) (( disposto dell'articolo 16, terzo comma, della legge 5 dicembre )) (( 1959, n. 1077, a partire dalla data di applicazione alle )) (( prestazioni previdenziali del Corpo nazionale dei vigili del )) (( fuoco del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio )) (( 1987, n. 269. ))
Riferimenti normativi: (a) Si trascrive il testo del terzo comma dell'art. 16 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077 (Miglioramento del trattamento di quiescenza ed adeguamento delle pensioni a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali facenti parte degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro): "In nessun caso sono da comprendersi nella retribuzione annua contributiva: i compensi per lavoro straordinario anche se corrisposti in forma forfettaria fissa; i compensi per lavori di carattere eccezionale; le quote o assegni aggiuntivi dovuti per i familiari a carico; le indennita' comunque corrisposte in relazione ai diritti di segreteria previsti dall'art. 205 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni; le indennita' di carica o di grado; le eventuali indennita' invernali; le indennita' o gli assegni corrisposti, interamente od in parte, a titolo di rimborso spese oppure in relazione ai disagi o ai rischi connessi a particolari attivita' lavorative dell'iscritto; gli altri assegni analoghi a quelli sopra indicati". L'art. 205 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, sopracitato, cosi' recita: "Art. 205. - E' obbligatoria in tutti i comuni la riscossione dei diritti di segreteria, da effettuarsi a mezzo di marche segnatasse, in conformita' alla tabella annessa al regolamento per la esecuzione della presente legge. Il provento dei diritti stessi e' ripartito in conformita' alla tabella D annessa alla presente legge". (b) Il D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269, reca: "Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-87, riguardante il comparto del personale dipendente dalle aziende e dalle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo".